Condominio

Si allontana la personalità giuridica del condominio

di Ladislao Kowalski

Due recenti sentenze gettano ombre sinistre sulla rappresentatività nel condominio.
Secondo il Giudice di Pace di Pordenone sentenza dell’8 gennaio 2018) vi sarebbe una totale equiparazione tra la persona fisica e la società di persone nella rappresentazione del condominio. E' stato, infatti, ritenuto legittimo il Decreto ingiuntivo ottenuto dalla sig.ra Maria Bianchi (nome di fantasia) amministratrice del codominio Oliva (pure nome di fantasia) laddove amministratore era Pinco di Maria Bianchi e C. sas.
Il condomino rilevava la carenza, nell'atto di opposizione, di legittimazione attiva in capo alla sig.ra Maria Bianchi essendo legittimata la sas.
L'eccezione, ovviamente, veniva contestata dal condominio che, tuttavia, nel giudizio di opposizione, si costituiva con nuovo mandato rilasciato a Pinco di Maria Bianchi e C. sas e non più a Maria Bianchi.
Il GdP rigettava l'opposizione riconoscendo la legittimazione ed argomentando: “… difetta di … elementi fondanti l'asserita carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta Maria Bianchi atteso che nel caso in questione, non agisce in proprio ma quale legale rappresentante della sas (non perché abbia espressamente fatto riferimento alla società usando quella ragione sociale, ma semplicemente proponendosi quale Maria Bianchi amministratrice del Cond. Oliva, ndr) essendone l'accomandataria unica della società incaricata di amministrare il condominio Oliva nel rispetto delle attribuzioni previste dagli artt. 1130 e 1131 cc … ”. Prosegue “ … valga l'assunto che la sas è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci e che solo i soci accomandatari sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali …. correttamente la sig.ra Bianchi , in virtù del potere di rappresentanza nell'ambito della sas succitata, quale unica socia accomandataria ha svolto le funzioni di amministratrice del condominio anche perché le norme del c.c. presuppongono che l'amministratore sia comunque una persona fisica a cui i condomini possano riferirsi e nei cui confronti esplicare il diritto di verifica per gli atti da esso compiuti, con tutte le conseguenze del caso “ (senza fare riferimento all'art. 71 bis comma 3 disp. att. c.c.).
In questo modo vi sarebbe una sostanziale equiparazione fra la persona fisica e la società. Ciò determinerebbe la conseguente esclusione o, meglio, confusione, in tema, per esempio, di responsabilità. Si pensi nel caso e a contrario, che la sas resterà responsabile delle attività svolte personalmente dalla sig.ra sua amministratrice. Laddove la sas avrebbe sempre potuto contestare alla stessa, di non aver agito quale amministratrice attesa: la mancata spendita ed evidenziazione della esatta ragione sociale. In questo modo, quindi, potrebbe la sas amministratrice respingere le pretese di terzi in buona fede che avessero contrattato con la sig.ra Bianchi.
In altre parole vi è una commistione tra la personalità di due entità giuridiche diverse.
Altra decisione in tema di rappresentanza dell'amministratore è stata emessa dal Tribunale di Pordenone (sentenza n. 180 del 1° marzo 2018) in tema di divieto di deleghe a rappresentare i condomini in assemblea.
La riforma (legge 220/2012), risolvendo una vecchia questione, ha previsto (art. 67 c. 5 disp. att. cc) il divieto di delega all'amministratore. L'argomento lascia ancora aperte alcune questioni in ordine all'eventuale regolamentazione, nel regolamento contrattuale condominiale, di tale divieto. Ma non è ciò che qui interessa.
Sta di fatto che è stata ritenuta illegittima la delega rilasciata, anche in questo caso, personalmente, a due persone che erano gli amministratori della srl amministratrice del condominio. Che la srl non potesse avere deleghe è pacifico, ma sorge qualche dubbio che tale divieto, prevaricando i limiti della personalità giuridica dell'ente societario, si estenda a coloro che ne sono amministratori ancorché, come detto, coinvolti quali soggetti personali e non nella indicata veste societaria.

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