Condominio

Manutenzione comune allo scarico anche se serve solo alcuni condòmini

di Giulio Benedetti

Tutti i condòmini devono contribuire alla manutenzione della canna di scarico anche se la stessa serve soltanto alcuni appartamenti.
L'art. 1117 c.c. contiene l'elenco della parti comuni dell'edificio , tra cui vi sono tutte le parti dell'edificio necessarie per l'uso comune ed al cui mantenimento tutti i condòmini devono contribuire e la cui sorveglianza è attribuita dall'art. 1130 c.c. all'amministratore. Parte notevole del contenzioso condominiale le riguarda sopratutto quanto i condòmini si dividono in ordine alla loro attibuibilità ad un uso esclusivo soltanto di alcuni e pertanto si sottraggono alle necessarie contribuzioni per la loco conservazione. La Corte di Cassazione (ord. n. 27058/2018) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condòmino avverso una sentenza che disattendeva la sua impugnazione di una delibera condominiale che aveva posto il costo dei lavori su di una colonna di scarico , servente soltanto alcuni appartamenti , a carico dei condòmini proprietari degli stessi. Il ricorrente affermava che la condotta di scarico delle acque non era una parte comune dell'edifico in quanto non era un impianto , citato dall'art. 1117 c.c. tra le cose comuni, ma soltanto un semplice percorso di deflusso. Inoltre non si poteva applicare la disciplina del condominio parziario in quanto si era in presenza di un solo edificio condominiale, servito da una sola scala, da un solo ascensore , da un solo impianto di riscaldamento e da un solo impianto idraulico. La Corte di Cassazione afferma che in sede di legittimità non poteva criticarsi il giudizio di appello che, con un'adeguata motivazione , aveva accertato che la colonna di scarico costituiva un impianto posto a servizio dei soli appartamenti dalla stessa approvigionati. La contestazione della violazione degli articoli 115 e 116 c.pc., in tema di disposizione e valutazione della prova, può sostenersi soltanto qualora la parte provi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non addotte dalle parti ovvero le abbia disposte fuori dai limiti legali. L'intera vicenda deve essere decisa sulla base dell'art. 1123 , comma terzo , c.c. il quale stabilisce che qualora un condominio abbia più opere destinate a servire una parte del fabbricato le spese relative alla loro manutenzione sono a carico dei condòmini che ne traggono utilità. Invero nel condominio la comproprietà delle parti comuni , indicate dall'art. 1117 c.c. , e di quelle che servono per le singole unità immobiliari , a cui si lega l'obbligo di contribuzione per la loro manutenzione , ha il suo fondamento nella relazione di accessorio a principale. Pertanto le cose , i servizi , gli impianti necessari per l'esistenza e l'uso delle unità immobiliari di una parte soltanto dell'edificio appartengono solo ai proprietari di quest'ultime e non ai proprietari delle unità immobiliari dell'altra parte. Per tali condòmini manca quel rapporto di pertinenzialità che è il presupposto necessario del diritto di comunione. Quindi le spese di manutenzione e di conservazione delle cose e degli impianti che servono soltanto una parte del fabbricato, formano oggetto di un condomino separato , e debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte e non dagli altri. Ne consegue che nel caso trattato per la Corte di Cassazione si applica l'art. 1123, terzo comma , c.c. e non il secondo comma per cui se le cose sono destinate a servire i condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©