Condominio

Fornitura d’acqua sospesa al condomino in ritardo con i pagamenti

di Anna Nicola

Anche l'erogazione dell'acqua in condominio può essere sospesa nei confronti dei condomini morosi, in stato di indigenza.
L'art. 63, comma 3, disp. att. del codice civile si applica ove ne sussistano i presupposti, cioè quando la morosità del singolo condomino ha una durata superiore a sei mesi e ove il servizio sia passibile di uso separato: con queste circostanze il servizio può essere sospeso da parte dell'amministratore, senza violazione di alcuna disposizione costituzionale
Il richiamo che a volte si ritrova su questo argomento è all'art. 32 Cost. per il quale i servizi essenziali di riscaldamento e acqua devono essere in ogni caso garantiti, prevalendo rispetto ad un diritto di credito. L'art. 32 Cost. sancisce che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».
Legittimare la protrazione del comportamento inadempiente del proprietario e/o del conduttore, conduce alla conseguenza per cui o il condominio continua a sostenere i costi dell'unità immobiliare morosa o, viceversa, dovrebbe sopportare a sua volta il distacco delle forniture da parte dell'ente erogatore.
Il Tribunale di Bologna, sentenza 3 aprile 2018, volge lo sguardo alla disciplina dettata dal D.P.C.M. 29 agosto 2016 a tutela dell'utente moroso: sulla base di questa normativa non si può operare il distacco del servizio quando il singolo versi in condizioni di “documentato stato di disagio economico-sociale”, con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi “in ogni caso”
Così si legge nella richiamata decisione: «Si osservi, al proposito, che non possono trarsi validi argomenti contrari all'impostazione qui seguita dal generico riferimento al diritto ex art. 32 Cost., vantato dal condòmino e potenzialmente leso dalla decisione del reclamante dì interrompere l'erogazione dei servizi; infarti, un obbligo, di esclusiva natura privatistica, di pagare il costo di servizi che spetterebbe ad altri sostenere, assumendosi in definitiva l'altrui obbligazione a fini solidaristici, non si rinviene nell'ordinamento, né potrebbe trarsi in via deduttiva dalla necessità di assicurare la tutela della salute.
Del resto, a voler diversamente opinare, si produrrebbe una conseguenza paradossale, giacché, in nome del diritto alla salute di colui che resta inadempiente, finirebbe per esser leso il medesimo diritto di coloro che, viceversa, adempiono diligentemente le obbligazioni proprie e, altresì, altrui, i quali -in ragione di tale obbligo di 'solidarietà coattiva' e del maggior impegno finanziario che esso comporta - potrebbero dover subire a loro volta l'interruzione del servizio somministrato. Sul fronte giuspubblicistico, inoltre, si osservi che solo riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina espressamente posta a tutela dell'utente moroso che versi in condizioni di “documentato stato di disagio economico-sociale”, con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi “in ogni caso” (così il D.P.C.M. 29 agosto 2016, in attuazione del collegato ambientale alla Legge di Stabilità del 2016). Nulla invece è previsto dalla normativa di settore con riguardo ai servizi, parimenti essenziali, di gas, energia elettrica, ecc. ove pertanto deve reputarsi legittimo, da parte del concessionario o dell'ente erogatore, sospendere in loto l'erogazione al somministrato inadempiente ex art. 1460 c.c., a nulla rilevando l'eventuale condizione di indigenza nella quale versi…».
L'interruzione della somministrazione di acqua all'utente moroso deve tenere conto dei fattori alimentari, igienico- sanitari e di tutela della salute e della tipologia di utente a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione ; il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari , igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in 50 litri per abitante al giorno; nelle utenze in documentate condizioni economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere garantito anche in caso di morosità.

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