Costi della pulizia deliberati a maggioranza semplice
Il contratto con una ditta di pulizie non richiede una maggioranza qualificata, trattandosi di spesa per la gestione ordinaria. Per cui è sufficiente, in seconda convocazione, ex articolo 1136 del Codice civile, la maggioranza degli intervenuti e 334 millesimi dell’edificio. Peraltro, in base all’articolo 1130, primo comma, n. 2 e 3, del Codice, rientra fra i compiti e poteri dell’amministratore - anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea - provvedere alla manutenzione ordinaria e all’erogazione delle spese (presentando poi all'assemblea il rendiconto annuale, per l’approvazione). Tuttavia, a fronte di un parere negativo dell’assemblea, l’amministratore non è legittimato a conferire l’incarico delle pulizie a una ditta esterna.
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