Condominio

Il condominio non risponde dell’allagamento dell’appartamento sottostante

di Giulio Benedetti

Lo spazio e le strutture costruttive esistenti tra gli appartamenti sovrapposti nei piani dell'edificio sono oggetto di numerose controversie condominiali, soprattutto quando sono interessati da allagamenti o da sversamenti di acqua.
In tali casi spesso il condominio è chiamato in causa perché viene ritenuto responsabile , dato che l'acqua attraversa le parti comuni. Nella pratica giudiziaria si assiste spesso all'evocazione dell'assunto dell'esistenza di una responsabilità oggettiva del condominio in relazione a tali danni: quindi l'azione civile di responsabilità viene proposta anche nei confronti dell'ente di gestione.
A sproposito vengono citate le norme dell'art. 2051 c.c., relative al danno di cosa in custodia, e dell'art. 1117 c.c. che elenca le parti comuni dell'edificio, indicando generalmente tutte le parti necessarie all'uso comune. Sul punto la Corte di Cassazione (ordinanza 26766/2018) chiarisce l'inesistenza di tale responsabilità oggettiva in quanto dichiara inammissibile un ricorso di un soggetto che aveva citato il condominio quale corresponsabile del versamento di acqua dal suo appartamento in quello sottostante.
Il ricorso verteva su una sentenza della Corte di Appello che , in riforma della sentenza di primo grado, condannava il ricorrente, inquilino di un appartamento sito al piano superiore, al risarcimento dei danni cagionati all'appartamento sottostante a seguito di allagamento di acqua. Il giudice di appello evidenziava come tutti gli elementi probatori deponevano per l'accertamento della responsabilità del ricorrente per lo sversamento delle acque provenienti dal suo appartamento con esclusione della responsabilità del condominio dallo stesso citato in giudizio.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso in quanto non accetta la critica della sentenza ricorsa di avere trascurato fatti e circostanze decisive ai fini del giudizio comprovati dagli elementi di prova testimoniale e dagli elaborati tecnici acquisiti. In tal modo per il ricorrente il giudice di appello avrebbe erroneamente ricostruito i fatti di causa e dichiarato la sua responsabilità nella causazione dei danni al proprietario dell'appartamento sottostante. La Corte di Cassazione sostiene che non può essere rivalutato , nel giudizio di legittimità, il fatto storico già valutato dal giudice di merito , ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. Ne consegue l'inammissibilità delle questioni sollevate dal ricorrente poiché non censurano l'omessa valutazione di un fatto decisivo e che è stato discusso tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). Infatti il ricorrente critica la congruità del risultato complessivo della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio. In relazione a quest'ultimo la Corte di Cassazione ritiene corretta ed esauriente la valutazione del giudice di appello che ha elaborato una motivazione completa ed esauriente, sulla scorta di un giudizio dotato di adeguata coerenza logica e privo di vizi di tipo logico o giuridico, i soli rilevanti in sede di legittimità.

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