Condominio

Usucapione e distanze / 2. I diritto sugli impianti

di Giulio Benedetti

Nei condomini molte controversie riguardano l'installazione degli impianti tecnologici con riferimento alle distanze tra le costruzioni: se sono violate le norme edilizie , oltre ad incorrere dalle sanzioni amministrative del diritto pubblico , il costruttore incorre nel divieto stabilito dall'art. 873 c.c. e può essere citato per il risarcimento del danno e la riduzione in pristino . La norma civilistica prevede che le costruzioni su fondi finitimi , se non sono unite ed aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, salva diversa distanza stabilita dal regolamento edilizio locale.
La Corte di Cassazione è intervenuta sulla materia (sentenza n. 26886/2018) e ha accolto il ricorso avverso una sentenza che aveva condannato dei soggetti ad arretrare sino alla distanza di dieci metri, stabilita dal regolamento locale, dall'edificio vicino un bombolone di gas ed una conigliera che produceva immissioni olfattive intollerabili . La Corte afferma che la finalità delle norme in materia di distanze è quella di evitare pericolose intercapedini e di assicurare uno sviluppo armonioso dell'attività edilizia nel rispetto della salubrità dei centri abitati. Tale lesione è assicurata anche dalla sola costruzione delle sole mura perimetrali dell'edifico , ma qualora la stessa sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore del regolamento edilizio, che stabilisca una distanza superiore ai tre metri, la costruzione ha già consentito di acquisire, per usucapione, un diritto al suo mantenimento, ove risulti conforme alle norme preesistenti .
La Corte di Cassazione inoltre (ord. n. 26795/2018) ha respinto il ricorso di alcuni proprietari avverso la sentenza la quale affermava che i vicini avevano acquistato per usucapione il diritto a collocare i contatori del gas metano e dell'energia elettrica nel muro di loro proprietà . La Corte di Appello accertava che i contatori erano stati collocati nel muro sin dal 1983 -1984 fino al settembre 2006 senza rimostranze di alcuno. In particolare dall'istruttoria dall'esame del certificato di abitabilità era emerso che sin dal 1983 il competente comune aveva autorizzato l'abitabilità delle casa delle controparti e da cui si desumeva che in epoca coincidente con l'apposizione dei contatori l'abitazione era allacciata alla rete elettrica e del gas. La Corte di Cassazione sostiene che l'omesso esame di elementi istruttori ulteriori non integra il vizio di esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico , rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Pertanto anche nella materia della posa di impianti tecnologici in aree finitime tra gli edifici la Corte di Cassazione opera il riferimento decisivo alla usucapione che costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento e che risponde all'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà. Invero se non esistesse l'usucapione la prova della provenienza del diritto di proprietà sarebbe assai difficile in quanto non avrebbe limiti di tempo. Negli edifici condominiali inoltre la dimostrazione del diritto di proprietà per usucapione , sia pure con un'azione da esercitare nei confronti di tutti i condomini, costituisce un criterio risolutore di liti le quali, altrimenti, sarebbero infinite. E' evidente che la tutela del diritto di acquisto del diritto di proprietà per usucapione è particolarmente rigorosa in quanto l'acquisto non deve essere avvenuto con violenza , non deve avere subito interruzioni, e il possesso deve durare per il tempo stabilito dalla legge.

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