Condominio

Il «dissenso» separa il condòmino dal contenzioso: come gestire la questione

di Anna Nicola

L’articolo 1132 del Codice civile sancisce che il condomino che intenda separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini per una causa in corso, è esonerato dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio, mentre ha l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa.
Quando il condomino non condivida la scelta deliberata dall'assemblea di adire la giustizia promovendo una lite o resistendo a una domanda, è prevista dal nostro ordinamento giuridico una dettagliata procedura affinché il condomino dissenziente non subisca le conseguenze di una delibera non condivisa: il condomino in disaccordo con la promozione/partecipazione alla lite può dissociarsi dalla scelta deliberata dall'assemblea condominiale ed esprimere il suo dissenso seguendo le modalità fissate dall'articolo 1132 c.c. Questa disposizione normativa cerca di contemperare l'interesse del singolo, al quale si attribuisce il potere di estraniarsi dal giudizio, con l'interesse del condominio, mediante la previsione di un breve termine di decadenza in cui far valere il proprio dissenso e, in caso di esito favorevole della lite e se il condomino ne ha tratto vantaggio, dalla pretesa nel concorso delle spese che la collettività dei condomini non ha potuto recuperare dalla controparte soccombente.
Non occorrono forme solenni per manifestare il dissenso. A differenza di quanto avviene per l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea ex art. 1137 c.c., la manifestazione del dissenso non ha la funzione di introdurre una controversia giudiziaria, ponendosi quale atto giuridico, e non quale atto processuale da notificare alla controparte nelle forme previste dagli articoli 1137 e ss. C.c. (Cass., 2967/1978). Trattasi di atto interno al condominio, dove la controparte nella causa nulla viene a sapere del dissenso alle liti espresso dal singolo condomino.
Per la notifica non occorre ricorrere al ministero dell'ufficiale giudiziario essendo sufficiente che la comunicazione di dissenso alla lite venga effettuata con un atto scritto diretto all'amministratore per mezzo della raccomandata con ricevuta di ritorno. Questa missiva deve ben specificare di cosa di tratti e per quali fattispecie si dichiara il dissenso. Ove non vi sia l'amministratore, la raccomandata deve essere indirizzata a chi rappresenta il condominio o a tutti i partecipanti. In ogni caso il condomino che intenda separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza del condominio in una lite non può efficacemente manifestare la propria volontà nel corso dell'assemblea condominiale che ha deliberato al riguardo. Occorre provvedervi con un atto distinto e ulteriore rispetto alle dichiarazioni rese in assemblea, da comunicare all'amministratore in una sede diversa dall'adunanza condominiale (Trib. Napoli, 8 gennaio 2003). Il termine di trenta giorni previsto per manifestare la volontà di dissociarsi dalle deliberazioni dell'assemblea è a pena di decadenza.
Il condomino dissenziente deve essere esonerato dalle spese qualora abbia separato la propria responsabilità per ciò che concerne le conseguenze della lite, ovviamente la lite deve riguardare le parti comuni dell'edificio e la proposizione della controversia deve essere stata deliberata dall'assemblea. L'operatività dell'art. 1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciando la norma, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa (Trib. Bologna, 12 ottobre 2007, n.2618). Il condomino dissenziente non può dissociarsi dall'obbligo di sostenere le spese propedeutiche alla causa poiché tale potere è previsto dall'art. 1132 c.c. solo con riferimento alle conseguenze della soccombenza (Trib. Firenze, 4 dicembre 2006, n.4149).
E' affetta da nullità e non da mera annullabilità la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite, a carico del condomino, in proporzione della sua quota, pur avendo il medesimo ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite deliberata dall'assemblea (Trib. Bologna 8.3.2011; Cass. 5334/1996).
La separazione della responsabilità del condomino dissenziente da quella degli altri ha effetto solo all'interno del condominio e non riguarda il terzo che è in lite con lo stesso e verso il quale è impegnato tutto il condominio compresi i dissenzienti. Nell'ipotesi di soccombenza del condominio nella lite il terzo non viene a conoscenza di chi paga e chi no. Pertanto anche i dissenzienti possono essere costretti a pagare il terzo e dopo rivalersi contro il condominio di ciò che abbiano dovuto pagare alla parte vittoriosa. La rivalsa deve essere limitata alle spese e ai danni che si sarebbero evitati se non vi fosse stata la causa. Per quanto concerne la fattispecie in cui la lite abbia esito favorevole per il condominio ma non sia possibile recuperare le spese, anche il dissenziente è tenuto a tutti gli oneri, semprechè naturalmente la lite riguardi la conservazione di cose comuni o cose da cui il medesimo trae utilità.

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