Condominio

Il moroso rischia di restare senz’acqua

di Luana Tagliolini

Il condominio che accumula notevole morosità negli anni rischia l'interruzione del servizio idrico e fognario ( Tribunale di Tempio Pausania, ordinanza del 10 luglio 2018 ) .
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Giudice, il condominio non aveva pagato, alla società che erogava l'acqua, fatture per più di 58.000,00 euro ed invece di onorare il debito contestava l'affissione dell'avviso di distacco sul cancello perché violava la procedura di slaccio prevista dal regolamento idrico integrato che prevedeva un onere di doppia comunicazione a carico della società fornitrice.
Si opponeva allo slaccio dell'acqua e all'interruzione del servizio perché ciò avrebbe impedito di soddisfare le più basilari esigenze di vita, igienico-sanitarie, con evidenti ripercussioni anche sull'abitabilità degli immobili di cui si componeva il Condominio.
In una prima fase, il Giudice aveva sospeso la procedura di slaccio senza sentire la controparte, ovvero il gestore del servizio idrico.
Successivamente, entrati nel merito della vicenda, si costituiva quest'ultimo che dimostrava la pregressa eccessiva morosità del condominio e il pieno rispetto delle procedure di messa in mora previste in caso di grave morosità.
Il Tribunale, quindi, revocava la sospensiva e confermava la legittimità dello slaccio, evidenziando che il Condominio non solo non aveva contestato di essere moroso, ma aveva anche omesso di specificare in relazione a quali fatture la procedura attivata fosse da considerarsi illegittima porché aveva sostenuto che alcune erano state pagate.
Quanto alla situazione di pericolo invocata dal Condominio, questa era stata in realtà da quest'ultimo causata attraverso condotte omissive nei pagamenti e nella comunicazione dell'elenco del condomini morosi, che aveva reso più gravosa la riscossione dei crediti.
Infine, il giudice ha riconosciuto la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. ed ha condannato il condominio per lite temeraria per aver utilizzato lo strumento processuale a fini dilatori o del tutto strumentali dal momento che la società erogatrice non solo non aveva “mai interrotto l'erogazione del servizio idrico integrato nei confronti del condominio” ma aveva “mostrato la massima apertura ai fini di una definizione delle pendenze attualmente esistenti”.
L'amministratore avrebbe dovuto comunicare il nome dei condomini morosi alla società erogatrice allorquando questa gli notificò ben due decreti ingiuntivi con cui si ingiungeva il condominio al pagamento delle fatture inevase (articolo 63, comma 1 delle Disposizioni di attuazione del codice civile).
In tal modo, la società avrebbe potuto procedere esecutivamente solo nei confronti dei condomini inadempienti evitando di penalizzare, con la sospensione dell'erogazione dell'acqua, tutto il condominio (articolo 63, comma 2 delle Disposizioni di attuazione del codice civile).
L'atteggiamento temerario del condominio nonché l'assenza di <<quel minimo di diligenza nella preliminare verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale>> lo hanno penalizzato tanto da essere condannato a rifondere le spese di lite nonché al pagamento di una somma stabilità equitativamente ex articolo 96 c.p.c. in favore della società erogatrice.

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