L'esperto rispondeCondominio

Il decoro architettonico vale anche per edifici non di pregio

Cesarina Vittoria Vegni - Condominio24

La domanda

Possiedo un appartamento al nono piano e ultimo piano di un condominio senza particolari pregi architettonico-decorativi. Vorrei unificare la finestra e la porta finestra che affacciano sul balcone di proprietà per aumentare la luminosità interna. Ho fatto le opportune verifiche che hanno rilevato che non c'è alcuna limitazione alla staticità e struttura dell'edificio, essendo le parti da demolire semplici tamponature in laterizio.È stata convocata un’assemblea straordinaria durante la quale l'amministratore ha richiesto una maggioranza di 4/5, facendo riferimento all'articolo 1127 del Codice civile, ma mi è stato successivamente detto che, trattandosi di un'innovazione, per l'approvazione dell'opera sarebbero stati necessari i 2/3. La votazione ha avuto questo esito: 488 millesimi a favore e 220 millesimi contrari.A mio parere l'articolo 1127 del Codice civile non è quello che disciplina un'opera di questo tipo. Ho ragione? E se non vi sono vincoli che modifichino il decoro architettonico l'assemblea non può opporsi all'intervento. È corretto?

L’innovazione disciplinata dall’articolo 1120 del Codice civile riguarda le parti comuni. In questo caso si è di fronte ad un’opera relativa ad una proprietà esclusiva che, però, impatta su una parte comune quale la facciata ex articolo 1122 del Codice civile. Da ciò potrebbe derivare una lesione del decoro architettonico, anch’esso bene comune. Si ricorda che il decoro architettonico deve intendersi come una modifica alle linee estetiche dello stabile anche se lo stesso non ha particolari elementi di pregio architettonici decorativi. Sicuramente, come scrive il lettore, il caso decritto in quesito non è disciplinato dall’articolo 1127 del codice civile.

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