Condominio

Camera ardente in condominio? Ci vuole il permesso dell’assemblea

di Luana Tagliolini

No all'allestimento di una camera ardente all'interno del condominio senza consenso.
Questo, in sintesi, è scritto nella pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sentenza pubblicata il 17 luglio 2018) che ha respinto il ricorso presentato da una società, conduttrice di un immobile ubicato all'interno di un condominio, avverso al provvedimento del comune che gli aveva rigettato il “progetto di ristrutturazione di un locale commerciale da destinare a Casa del commiato” .
Le ragioni poste alla base del diniego del Comune consistevano nel fatto che il piano regolatore generale non prevedeva, per la zona in cui si trovava lo stabile, <<l'inserimento di attività afferenti all'attività funeraria tra cui l'avvio del servizio di Casa del commiato>>, poiché l'attività richiesta dalla società ricorrente era, a tutti gli effetti, un'attività funeraria da realizzarsi all'interno del centro abitato e non una semplice attività commerciale.
Era, quindi, necessario chiedere una ulteriore deroga al progetto, per il rilascio della quale il Consiglio Comunale competente, oltre a valutare l'interesse pubblico, avrebbe dovuto acquisire l'adesione dei contro interessati, come ad es. i condomini.
Condividendo tali motivazione, il TAR rigettava il ricorso della società precisando ulteriormente che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, nel procedimento di rilascio dei titoli edilizi, l'Amministrazione ha il potere ed il dovere, in caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari (quali le opere edilizie interessanti porzioni condominiali comuni), di esigere il consenso degli stessi o pretendere la produzione della dichiarazione di assenso dell'amministrazione condominiale (T.A.R. Salerno n. 905/2014; T.A.R. Genova n. 802/2014; T.A.R. Napoli n. 3019/2013) perché il condominio si instaura sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni, indicati nell'articolo 1117 codice civile e nel regolamento di condominio, e le proprietà individuali, situazione che si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, come nel caso di specie (Cassazione sentenza n. 23740/2017).
L'Amministrazione Comunale aveva giustamente proceduto a richiedere il consenso del contro interessato perché, quale proprietario di una porzione dello stabile interessato dalla deroga, doveva essere interpellato ed aveva espresso il suo diniego.
Per il TAR, l'Amministrazione comunale aveva fatto buon governo delle norme e respingeva la censura.

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