Condominio

Inderogabili le distanze tra edifici

di Donato Palombella


La distanza minima di 10 metri tra costruzioni, prevista dall'articolo 9 del Dm 1444/1968, non mira a tutelare la riservatezza, bensì la salubrità degli ambienti; trattandosi di una norma pubblicistica, essa è inderogabile.

Il fatto
La Corte d'Appello condanna il condomino a demolire una sopraelevazione realizzata in violazione delle distanze prescritte dall'articolo 9 del Dm 2 aprile 1968 che, come noto, impone una distanza minima di dieci metri, nonché dell'articolo 873 cod. civ.

Le ragioni del condòmino
Il proprietario delle sopraelevazione impugna la decisione del giudice d'appello sostenendo di aver realizzato le opere finite sotto la lente della giustizia a filo di facciata.
In parole povere, se la facciata non viola la distanza, perché mai la sopraelevazione, che rispetta la stessa distanza, dovrebbe essere vietata? La sopraelevazione sarebbe anche in linea con le norme tecniche di attuazione del PRG che, nel riconoscere la possibilità di eseguire la soprelevazione di edifici, si limita a prescrivere dei limiti alle altezze massime del fabbricato nonché a richiamare, in maniera generica, il rispetto delle distanze previste del codice civile e ferma restando la distanza di 10 mt tra pareti finestrate.

Il verdetto della Cassazione
La seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24076 del 3 ottobre 2018, respinge il ricorso. La sopraelevazione è illegittima in quanto risulta eretta a distanza inferiore a quella legale; la circostanza che il comune avesse approvato il progetto sarebbe del tutto irrilevante. Ma perché l'opera sarebbe illegittima? Il giudice rileva che la soprelevazione è stata realizzata a soli 2,61 cm dal balcone verandato dell'abitazione di un vicino; le opere, quindi, sarebbero state realizzate in violazione dell'articolo 9 del Dm 1444/1968.

Distanze sempre inderogabili
La Cassazione ricorda che "la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni, stabilita dall'articolo 9 del Dm 1444 del 2 aprile 1968 , deve osservarsi in modo assoluto, poiché la "ratio" della norma non è la tutela della riservatezza, bensì quella [di tutelare la] salubrità e sicurezza. Tale norma, secondo la Cassazione, va applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle pareti di questi, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento".

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