Condominio

Il premio assicurativo va pagato anche senza cassa o dimostrando di aver fatto il possibile per recuperare i fondi

di Rosario Dolce


Il proprietario di immobile sito all'interno di un edificio condominiale ha citato in giudizio il proprio amministratore affinché venisse accertata la responsabilità esclusiva e personale per non aver provveduto al tempestivo pagamento del premio assicurativo. La compagnia assicurativa aveva, infatti, rifiutato il pagamento per mancata copertura assicurativa, garantita dalla Polizza Globale Fabbricati, all'epoca del sinistro.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda del condòmino, osservando che l'amministratore non poteva ritenersi responsabile del mancato pagamento del premio assicurativo, in quanto i condomini/ mandatari non gli avevano fornito le risorse necessarie per poter provvedere al pagamento - non essendovi in cassa fondi sufficienti -.
La tesi prospettata dall'amministratore è stata però ribaltata dalla Corte di appello di Roma con Sentenza del 2 maggio 2018, n. 2779.
Il giudice del gravame – con il provvedimento in disamina – precisa che l'amministratore, al fine di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, è tenuto ad adoperarsi presso i condomini per ottenere, nel più breve tempo possibile, anche eventualmente a rata già scaduta, il denaro necessario per il pagamento della rata assicurativa. Tanto è necessario al fine di rendere il periodo di inoperatività della polizza il più breve possibile: essendo notorio che la polizza assicurativa si riattiva al momento del pagamento del premio, anche se effettuato in ritardo, fino alla scadenza successiva.
La Corte territoriale, al fine di fondare l'assunto appena reso, richiama un interessante precedente giurisprudenziale, a mente della quale: “l” adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per il quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli arti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario completamento, e comporta, altresì, il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico” (Corte di Cassazione nr 2149/2000).
L'amministratore del condominio del predetto edificio, quindi, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto – e non l'ha fatto - dimostrare di aver fatto tutto il possibile (informazione condomini, fissazione assemblea condominiale, recupero somme presso i morosi) per procurarsi il denaro sufficiente. Per sua fortuna, tuttavia, il condòmino ricorrente non aveva fornito in giudizio prova sul quantum debeatur, per cui la relativa domanda risarcitoria, pu ritenuta astrattamente ammissibile, è stata respinta.

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