Condominio

Appropriazione indebita aggravata, l’assemblea non è necessaria

di Giulio Benedetti

La Cassazione interviene sulla procedibilità d’ufficio o a querela per il reato di appropriazione indebita: la recente sentenza 23077/2018 risolve una questione che fino ad oggi aveva di fatto bloccato i processi in corso per questo reato commesso dagli amministratori condominiali. Infatti il principio affermato, ovvero che basta la costituzione del condominio come parte civile per evitare l’interruzione del processo per richiedere al condominio se intende presentare la querela, impedisce che tali processi finiscano nel nulla . Tale sentenza tutela quindi i condomini danneggiati.

Ma andiamo per ordine. L’articolo 10 del Dlgs 36/2018 ha abrogato il terzo comma dell’articolo 646 del Codice penale e ha escluso la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita, con la conseguenza che la querela per ilo reato, secondo le regole ordinarie stabilite dall’articolo 124 del Codice penale, deve essere presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

La norma transitoria (articolo 12, comma 2 del Dlgs 36/2018) per i procedimenti pendenti consente al pubblico ministero o al giudice di informare la persona offesa del diritto di presentare la querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Sono evidenti le conseguenze per il condominio il quale sia persona offesa dal reato e che in tale breve termine deve indire e tenere un’assemblea ordinaria che legittimi (articolo 1130 del Codice civile) l’amministratore (succeduto al precedente) a esercitare il diritto di querela per conto del condominio.

La Corte di Cassazione (sentenza 23077/2018) , pronunciandosi su un ricorso in tema di appropriazione indebita aggravata, ha affermato che nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile nel giudizio non deve essere attivata la procedura prevista dall’articolo 12, comma 2. La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e enuncia il seguente principio di diritto : «relativamente al reato di cui al novellato art. 646 c.p., già perseguibile d’ufficio ove fosse contestata l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., non va attuata la procedura di cui all’articolo 12, comma 2, del Dlgs 36/2018, ove la persona offesa si sia costituita parte civile – restando irrilevante che la parte civile abbia successivamente abbandonato il processo – ed il reato sia stato comunque già dichiarato prescritto nel giudizio di merito».

Si noti che in ogni caso, anche in difetto di una querela presentata dal condominio, anche il singolo condòmino può presentare individualmente la querela in quanto anche lui è persona offesa del reato di appropriazion indebita, quanto meno delle sue quote condominiali.

In tale caso, come parte civile nel processo penale , se ha presentato la querela entro i tre mesi da quanto ha scoperto il reato, si potrebbe costituire in giudizio quale parte civile il singolo condòmino e potrebbe richiedere l’affermazione della penale responsabilità dell’amministratore e la sua condanna , a favore del condòmino querelante , delle spese della sua difesa e del risarcimento del danno , magari con l’irrogazione di una provvisionale al cui pagamento il giudice potrebbe subordinare (articolo 165 del Codice penale) la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti dell’amministratore condominiale.

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