Condominio

Amministratori, per la revoca del mandato a Palermo non occorre la mediazione

di Rosario Dolce

L'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione al codice civile precisa che. <<Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni>>.
Stando al tenore letterale della disposizione, dovrebbero rientrare nell'ambito delle “controversie condominiali” - da assoggettare, dunque, all'esperimento preliminare del procedimento di mediazione - anche quelle inerenti la revoca del mandato all'amministratore.
A tal fine, l'articolo 1129, comma undicesimo, recita che <<La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea … Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino, nel caso previsto dall'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo (ndr, “mancata apertura del conto corrente”), i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condòmino, può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio, che, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato>>.
Tuttavia, l'articolo, comma quattro, lettera f del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità non si applica ai procedimenti in camera di consiglio, quali, appunto, sono quelli inerenti la revoca del mandato all'amministratore.
Tale procedimento, infatti, riveste carattere eccezionale e urgente - oltre che sostitutivo della volontà assembleare - e non consta di alcuna efficacia decisoria. Vi e più che la giurisprudenza di legittimità ritiene che un simile provvedimento non pregiudichi la facoltà dell'amministratore revocato di chiedere la tutela del diritto “provvisoriamente” inciso, in un processo a cognizione piena (pur non potendosi questo come un riesame del decreto; in punto, cfr, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 29/10/2004,, n. 20957).
Tutto ciò posto, la Corte di Appello di Palermo, con Decreto del 31 luglio 2018, ritorna sul punto e, questa volta, afferma - diversamente da quanto reso con il provvedimento del 29.07.2016 - che la mediazione non può trovare applicazione in tale ambito procedurale.
Il caso prende spunto dal ricorso depositato da un condòmino con cui si lamentava l'omessa menzione dei dati anagrafici e fiscali nel verbale assembleare contenente la nomina dell'amministratore, nonché la mancata presentazione all'assemblea dei condòmini del rendiconto nel termine di legge.
L'amministratore citato nel procedimento ha contestato, in via preliminare, la procedibilità dell'azione a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione.
La prima fase del procedimento si è conclusa con l'accoglimento del ricorso e la conseguenziale revoca dell'amministratore nominato dall'assemblea, stante i vizi denunciati. Quest'ultimo, in seguito, ha impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Appello competente, fondando l'atto di gravame sulla scorta delle argomentazioni rinvenute in seno al provvedimento della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2018 (avanti al quale era stato impugnato un precedente decreto della stessa corte di appello palermitana, sempre in tema di revoca e mediazione). Tuttavia, secondo i giudici siciliani, una interpretazione sistematica dell'Ordinanza richiamata conduce ad avvalorare l'orientamento dogmatico sulla inapplicabilità della mediazione anche ai procedimenti di che trattasi (ivi rivenendosi il rigetto del ricorso formulato dal condòmino solo per ragioni di carattere processuale).
In conclusione, si può ritenere che il provvedimento in commento costituisca il primo vero presupposto giurisdizionale su cui fare leva per poter legittimare la tesi per la quale la mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione, non trova ingresso nel procedimento camerale avente ad oggetto l'esame dei presupposti per la revoca del mandato dell'amministratore di condominio (in senso contrario, tra le tante, cfr Tribunale Padova, Decreto 03 dicembre 2014).

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