Condominio

L’amministratore di condominio non è responsabile dell’infortunio nel cantiere

di Giulio Benedetti

L'amministratore del condominio è soggetto ad una notevole responsabilità giuridica quando conferisce i lavori in appalto a terzi: le norme di riferimento sono l'art. 40 , secondo comma, del Codice penale, per cui non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo, l'art. 2051 c.c. per cui chi ha la cosa in custodia è responsabile del danno, salvo che provi il caso fortuito.
Tuttavia a volte tali ipotesi di responsabilità sono di natura oggettiva , vietata dal nostro ordinamento , e per la loro concreta esigibilità è necessario comunque provare una condotta omissiva o commissiva del professionista il quale pertanto non è responsabile , come un parafulmine, di tutti i danni e degli infortuni avvenuti nel condominio in occasione dei lavori svolti .
Tale conclusione è stata adottata dalla Corte di Cassazione (sent. n. 41902/2018) che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai due legali rappresentanti di due imprese ,incaricate di compiere l'allaccio degli scarichi di un condominio alla pubblica fognatura comunale, contro una sentenza che li aveva condannati per omicidio colposo di un loro dipendente e per lesioni lievi di un altro. In particolare nell'eseguire i lavori dell'allaccio i due operai venivano travolti e seppelliti dai detriti dello scavo realizzato con violazione delle norme del Dlgs 81/2008.
Nella ricostruzione della intera vicenda né l'amministratore , né il condominio venivano coinvolti nelle due sentenze di merito . Invero la Corte di Appello rigettava l'istanza difensiva volta all'acquisizione della documentazione relativa all'occupazione pubblica concessa dal Comune sulla base della richiesta del condominio. La Corte di Cassazione affermava che l'obbligo di tutela dei lavoratori e dell'adozione delle norme di sicurezza possono essere trasferiti ad un delegato , che subentra nella sua posizione di garanzia, a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008, riguardi un ambito ben definito, non riguardi l'intera gestione aziendale, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza , sia espresso ed effettivo , non equivoco.
Inoltre la delega deve investire un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione , gestione, controllo e spesa. La delega non esclude la vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto suo esercizio da parte del delegato, sebbene non riguardi la minuta conformazione delle singole lavorazioni. Tra l'appaltatore ed il subappaltatore, che esegua la sua attività in un cantiere predisposto dal primo e che a lui faccia capo,sussiste una comune responsabilità sulla base dell'affidamento parziale dei lavori al subappaltante il quale si avvale di una organizzazione già esistente. In tale caso l'appaltatore non dimette la propria qualità di datore di lavoro, con le responsabilità connesse a detta qualifica, anche qualora le lavorazioni di tali soggetti avvengano contestualmente e il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, se l'appaltatore esercita una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori. Inoltre sussiste il principio, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per cui il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa , senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale.

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