Condominio

Verbale falso, la registrazione non vale come prova se non è stata autorizzata

di Paolo Accoti

Ogni condomino ha diritto di chiedere all'amministratore di poter registrare la riunione condominiale, tuttavia tale diritto soggiace a due condizioni, la prima che la registrazione sia stata espressamente autorizzata dall'assemblea dei condòmini, con ciò ciascun partecipante alla riunione accetta il rischio di essere registrato, la seconda condizione è quella per cui la registrazione non deve essere divulgata a terzi non presenti in assemblea.
In quest'ultimo caso, peraltro, si commetterebbe un illecito penale, in particolare, il reato di trattamento illecito di dati personali, di cui all'art. 167 D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), a mente del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, utilizza i dati personali in violazione di quanto disposto dal codice della privacy (art. 18, 19, 23, 123, 126 e 130), è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Ed ancora, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione del codice della privacy (art. 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45), è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
La divulgazione della registrazione a terzi, tuttavia, risulta ammissibile qualora vi sia il consenso di tutti i partecipanti all'assembla condominiale ovvero qualora si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.
In altri termini, quando i dati personali ovvero la registrazione - come nel caso di specie - siano strettamente strumentali alla tutela in giudizio di un proprio diritto, vale a dire quando la divulgazione è necessaria per l'esercizio del diritto di difesa (Cass. Sez. Un. 3034/2011).
Sulla scorta di ciò il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13692, pubblicata in data 3 luglio 2018 , ha ritenuto illegittima la registrazione audio dell'assemblea effettuata senza il consenso dei partecipanti alla stessa, offerta come prova al fine di dimostrare la falsità materiale della verbalizzazione dell'adunanza.
Con atto di citazione una condomina evocava in giudizio il condominio al fine di sentir dichiarare la non veridicità del verbale assembleare adottato dall'assemblea dei condòmini e, conseguentemente, l'invalidità della delibera assembleare impugnata per falso materiale nella redazione del verbale.
Lamentava, in particolare, che il suddetto verbale conteneva degli spazi bianchi successivamente riempiti abusivamente e, a tal proposito, offriva come prova una registrazione audio della riunione condominiale.
Nella resistenza del condominio, il Tribunale di Roma premette che <<ogni condomino ha diritto di chiedere all'amministratore che la riunione condominiale sia registrata. La Corte di Cassazione ha anche chiarito che, ciascun partecipante ad una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici, accetta il rischio di essere registrato (Cass. 18908/2011).>>.
Continua sostenendo come, alcuna compromissione della privacy dei partecipanti si potrebbe verificare in tali casi, in considerazione del fatto che il contenuto verrebbe appreso legittimamente solo dai partecipanti alla riunione.
Evidenzia, tuttavia, come l'autore della registrazione <<è tenuto a non divulgare il contenuto a terzi non presenti durante l'assemblea. In questo caso si verificherebbe un reato (art. 167 D.Lgs. 196/2003), salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all'adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto. Le norme giuridiche in merito a ciò sanciscono che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civile - colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. 8219/1996; Cass. 122016/1993).>>.
Nel caso di specie, conclude il Tribunale capitolino, l'anzidetta registrazione, avvenuta senza il consenso di tutti i partecipanti all'assemblea, appare illegittima, siccome non ritenuta indispensabile all'esercizio del diritto di difesa da parte della condomina attrice, conseguentemente, gli assunti in merito alla stesura del verbale con spazi bianchi riempiti successivamente, non possono essere provati con la registrazione prodotta agli atti del giudizio.
Ne consegue il rigetto delle domanda proposta, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese del giudizio.

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