Condominio

Occupazione senza titolo, risarcimento pari all’affitto

di Valeria Sibilio


Nella sentenza n°491 del 2018 il Tribunale di Ferrara ha trattato un episodio di occupazione senza titolo di un immobile condominiale nel quale la parte attrice era divenuta, per effetto di una successione legittima, proprietaria di un immobile per la quota del cinquanta per cento e, successivamente, con atto di divisione assieme alle sorelle, interamente proprietaria. Nell'istruttoria, era emersa, dall'agosto del 2016, l'occupazione senza titolo del suddetto immobile da parte dell'attore - nella causa in questione - convenuto. Nonostante le sollecitazioni di parte attrice, il contratto di locazione originariamente predisposto non veniva sottoscritto, né registrato dal convenuto, rendendolo nullo per mancanza di forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 346, L. 30/12/2004 n. 311 il quale prescrive che “i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati”. I testi escussi all'udienza dell'11/4/2018 confermavano l'occupazione senza titolo, provata dal quotidiano alternarsi in entrata ed in uscita dall'immobile del convenuto. Provata anche la sottoscrizione del contratto di locazione da parte della attrice ed il versamento dell'importo, in contanti, di euro 500,00, a titolo di due mensilità del canone di locazione, con la richiesta di anticipazione della consegna delle chiavi dell'appartamento, pratica assai diffusa nel settore della mediazione immobiliare. Contratto di locazione successivamente non sottoscritto, né registrato dal convenuto che, tuttavia, prendeva comunque possesso dell'immobile.
L'Agenzia delle Entrate di Ferrara, attestava che in riferimento all'istanza presentata il 23/4/2018, dai dati presenti in anagrafe tributaria, non risultava alcun contratto di locazione stipulato tra le parti. L'occupazione illegittima dell'immobile determinava, perciò, un danno patrimoniale alla proprietà, pari al valore locativo del bene occupato senza titolo in base ai parametri di locazione correnti sul mercato, oltre alla impossibilità di mettere a reddito l'immobile e di trarne l'utilità ricavabile in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Pertanto, il risarcimento da occupazione abusiva dovuta dal convenuto dal mese di agosto 2016 al presente mese di giugno 2018 è stato quantificato in euro 5.750,00 (euro 250,00 - stabilito dalle parti nella scrittura privata non registrata per 23 mesi con detrazione di euro 1.000,00 già percepita dalla parte attrice, per un importo complessivo di euro 4.750,00 con aggiunta degli interessi in misura legale dal dovuto al saldo. Il convenuto è stato, perciò, condannato al rilascio dell'immobile, in favore della parte attrice, regolando le spese di lite a carico di parte convenuta, in base al principio generale della soccombenza, oltre a rifondere le spese del giudizio, liquidate in complessive euro 1800,00 per compensi, euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali, tributi e contributi come per legge.

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