Serve l’unanimità per ripartire i costi di ascensore a persona
La Cassazione, con la sentenza 17557/2014, che affronta il problema della ripartizione delle spese sia dell’acqua che dell’ascensore, ha stabilito che «per le spese di gestione del servizio ascensore è applicabile, in mancanza di deroga con patto negoziale intervenuto tra i condomini, la regola posta dall'articolo 1124 del Codice civile, relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, secondo cui il riparto avviene, per metà, in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo». Di conseguenza, è invalida la delibera assembleare, adottata a maggioranza, con la quale si stabilisca un onere di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore più elevato a carico dei condomini con famiglia più numerosa, sul presupposto della loro più intensa utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune.Da quanto appena esposto (e, anche, sulla base della norma che regola la ripartizione delle relative spese), emerge che solo con l’unanimità dei condòmini (che rappresentino i 1000/1000) sarebbe possibile derogare alla ripartizione della spesa relativa alla «forza motrice (consumo elettrico) dell’ascensore», parametrandola al numero di persone presenti in ogni unità abitativa.
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