Condominio

Illecita la delibera condominiale contro i lavori antisismici

di Giulio Benedetti

L’amministratore del condominio è garante della sicurezza del condominio sia sotto il profilo del sicuro utilizzo delle parti comuni dell’edificio , sia della tutela della pubblica incolumità con riferimento alla rovina dell’edificio. Tuttavia, quando propone all’assemblea l’adozione di misure antisismiche per rendere sicuro l’edificio la stessa può negare tali interventi?

La risposta è negativa in quanto, atteso che la mappatura antisismica riguarda quasi tutto il territorio nazionale, suddiviso in zone di gradata rischiosità, l’omessa regolarizzazione dell’edificio non è conforme alla normativa del Dpr 380/2001 e ai principi del nostro ordinamento giuridico .

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 38717/2018) che ha rigettato il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale del riesame che confermava il decreto di sequestro preventivo di una costruzione irregolare per la normativa antisismica.

La Corte conferma che consiste in un “periculum in mora” l’accertata violazione della normativa antisismica che comporta un elevato rischio per l’incolumità dei cittadini . La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza per cui l’aggravamento del reato , presupposto del sequestro preventivo, è insito nella violazione della normativa antisismica.

Infatti, a causa del carattere imprevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata alle finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento che deve essere apprezzato su tutto il territorio nazionale, classificato per zone con indicazione , per ciascuna , della percentuale di esposizione all’evento sismico. Per ciascuna costruzione è indicato un fattore di “rischio di collasso” calcolato in ragione dell’esposizione al rischio sismico.

L’inosservanza della tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona , anche quando quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità , è un aggravamento del pericolo e consente il sequestro preventivo dell’immobile. La Corte richiama gli articoli 83,93 e 94 del Dpr 380/2001 per cui chi intenda procedere , in zone sismiche , a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico e non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

L’inosservanza di tali norme è sanzionata dall’articolo 95 del Dpr 380/2001. La giurisprudenza della Corte di cassazione afferma che la normativa antisismica si applica a qualsiasi manufatto , indipendentemente dai materiali usati e delle relative strutture , in zona dichiarata sismica.

Quindi ricorre l’esigenza di maggiore rigore e proprio l’impiego di materiali strutturali meno solidi rendono più necessari i controlli e le cautele prescritte. La Corte enuncia il seguente principio di diritto: «La ratio della normativa antisismica fonda sulla necessità, rivolta a tutela della pubblica incolumità , di dettare i criteri che devono essere obbligatoriamente seguiti per la costruzione di qualsiasi struttura realizzata nelle parti del territorio nazionale individuata dalla normativa di settore come zone a rischio sismico, in modo da ridurre la tendenza della costruzione a subire un danno cui, a seguito di un evento sismico , la costruzione stessa , secondo un giudizio prognostico ex ante , rischierebbe comunque di essere sottoposta».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©