Condominio

La rampa per i disabili: installazione, delibera e contenzioso

di Anna Nicola

Il condomino diversamente abile può domandare all'assemblea la realizzazione di una rampa per accedere al cortile del condominio.
La legge n. 13 del 1989, all'art. 2, comma primo prevede che le deliberazioni dell'assemblea relative alla rampa per disabili, trattandosi di “innovazioni negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche” debbano essere assunte con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1120 codice civile, ovvero con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 codice civile.
Nel caso in cui il condominio si rifiuti o non assuma entro tre mesi dall'istanza scritta la deliberazione in oggetto, i portatori di handicap, ovvero chi ne ha la tutela o la potestà “possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.
Il Tribunale di Bologna, con la decisione del 16 febbraio 2010 ha affrontato questo tema rilevando che l'ordinamento non permette sempre l'abolizione delle barriere architettoniche. Relativamente agli edifici in condominio “prevede maggioranze più basse rispetto a quelle previste per le innovazioni nelle opere comuni dall'art. 1120 c.c.; fa tuttavia salve le disposizioni in materia non solo di sicurezza, ma anche di decoro architettonico, che quindi – negli edifici antecedenti l'entrata in vigore della legge – prevale sul diritto alla mobilità dei disabili.
Tantomeno la legge prevede che l'esigenza di un disabile all'interno di un condominio possa essere l'occasione per adattare definitivamente e compiutamente (ove possibile) l'edificio all'esigenza generale di abolizione delle barriere architettoniche”.
Nel caso in cui, infatti, non si raggiunga neppure la maggioranza agevolata predetta, alla persona disabile l'ordinamento riconosce il diritto di installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage. Si tratta di una norma che contempera la proprietà (che la Costituzione tutela direttamente) con il diritto alla mobilità del disabile (che la Costituzione tutela altrettanto), e disciplina i contrapposti interessi in modo da realizzare il secondo interesse incidendo al minimo sul primo”.
Nel caso di specie, sulla base del progetto, la rampa per disabili doveva essere posizionata vicino alla finestra della zona letto di un alloggio di un condomino, implicando disturbo della quiete e turbativa della privacy. In ragione di ciò era un progetto difficilmente realizzabile. Indipendentemente da ciò, il disabile ha il diritto di avere “strutture mobili e facilmente rimovibili” nonchè opere finalizzate alla modifica dell'ampiezza delle porte d'accesso, rendendo più facile l'accesso agli edifici, agli ascensori, alle rampe e ai garages. Di conseguenza l'esecuzione di opere per permettere al disabile l'accesso al cortile senza violare la privacy degli altri condomini.
Non occorre alcun titolo abilitativo per la rampa disabili e il comune non può pretendere la deliberazione dell'assemblea condominiale.
Il TAR Campania con la decisione 3916/18 ha condannato il Comune per aver imposto la sospensione dei lavori di realizzazione di una rampa per disabili, rilevando la mancanza della CILA quale titolo abilitativo e basandosi anche sul presupposto dell'assenza di una delibera condominiale autorizzativa degli stessi lavori.
Il TAR ha ritenuto inutile questo titolo abilitativo in quanto il D.Lgs. n. 222/2016 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha previsto il regime giuridico di edilizia libera, con l'indicazione delle opere realizzabili senza alcun titolo abilitativo (come previsto dal D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia, ex art. 6, co. 1, lett. da a) a e-quinquies e dal D.Lgs. n. 128/2006, ex art. 17).
In questa normativa si parla di edilizia libera per le opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche sulla cui base sono ammessi gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche semprechè non comportino l'eventuale realizzazione/installazione di ascensori esterni o altri manufatti che compromettano la sagoma originaria dell'edificio.
In questo senso è sancita l'installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di altri apparati meccanici.
Le rampe quindi sono tra gli interventi ammessi che consentono di superare gradini, marciapiedi, soglie o piccoli dislivelli che rappresentano veri e propri ostacoli alla mobilità autonoma di un disabile.

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