Condominio

Decreto ingiuntivo, solo il condòmino intimato può opporsi

di Paolo Accoti

Solo il condominio ingiunto può opporsi al decreto ingiuntivo e non anche il condomino domiciliatario.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non dà luogo ad un giudizio autonomo, trattandosi di una fase, peraltro, eventuale, di un procedimento già avviato dal creditore con il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, conseguentemente, le parti processuali della fase di opposizione possono essere soltanto il proponente l'ingiunzione e la persona fisica o giuridica contro la quale la domanda è diretta.
Pertanto, la notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa rispetto a quella ingiunta, non risulta idonea a fare assumere al destinatario della notifica la qualità di intimato, con la conseguenza che questi non è legittimato a proporre l'opposizione in mancanza di un concreto pregiudizio per lo stesso.
Questi i principi rinvenibili dalla sentenza del Tribunale di Roma depositata in data 4 settembre 2018 .
Una società di servizi chiedeva ed otteneva, dal Tribunale capitolino, ingiunzione di pagamento per il debito residuo portato da una fattura afferente il servizio di disinfestazione effettuato in favore del condominio ingiunto.
Detto decreto ingiuntivo, munito della clausola di provvisoria esecuzione, è stato notificato - in uno con atto di precetto - al condominio presso la residenza di una persona fisica, peraltro, condomina del medesimo stabile, domiciliataria del predetto condominio.
Questi, tuttavia, proponeva opposizione, sia avverso il decreto ingiuntivo che contro l'atto di precetto, eccependo tra l'altro il difetto di legittimazione passiva, non essendo amministratore del condominio ingiunto, incarico ricoperto da diversi anni da un terzo soggetto.
La società creditrice nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto della opposizione e, comunque, domandava ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa il condominio.
Il Tribunale di Roma, ritenuto che il giudizio fosse definibile sulla scorta della documentazione prodotta, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, con la sentenza in commento ha ritenuto inammissibili le spiegate opposizioni.
Nel motivare l'anzidetta decisione la Corte di merito richiama il costante orientamento di legittimità per cui <<nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (Cass. Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018; Cass. 18.4.2004 n. 16069), in considerazione del fatto che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase, del tutto eventuale, del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore. La Suprema Corte ha poi chiarito che “la notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l'opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all'opposizione” (così Cass 16/04/1983 n. 2637). In particolare è stato affermato che il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa, e che contesta di rivestire tale qualità, non può proporre opposizione “iure proprio” (Cass. 08/09/1997 n. 8731).>>.
Nel caso concreto rileva come l'ingiunzione di pagamento a carico del condominio è stata notificata all'odierno opponente non quale amministratore del condominio, per come erroneamente sostenuto dallo stesso, bensì quale domiciliatario del predetto condominio, così come risulta <<dalla locuzione “c/o”>> e dalla richiesta di notifica presentata all'ufficiale giudiziario.
Ecco che allora, in applicazione dei principi sopra detti, solo il condominio ingiunto avrebbe potuto legittimamente opporsi al decreto ingiuntivo, non anche il condomino domiciliatario, il quale non risulta avere alcuna personale legittimazione attiva nel giudizio di opposizione in mancanza di un concreto pregiudizio in danno dello stesso.
Peraltro, nel caso di specie, non <<può trovare applicazione il principio in base al quale, essendo il Condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, perché tale principio trova amplia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune (cfr. ancora Cass. Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018).>>.
In definitiva le opposizioni, al pari della chiamata in causa del condominio, sono dichiarate inammissibili, con spese processuali interamente compensate tra le tre parti in causa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©