Condominio

Se il Garante privacy chiede, l’amministratore deve rispondere

di Giulio Benedetti


L'amministratore condominiale deve rispondere alle richieste del Garante per la protezione dei dati personali.
Il d.lgs. n. 196/2003 è il codice che tutela la protezione dei dati individuali dei cittadini e si applica anche ai dati sensibili condominiali , a disposizione dell'amministratore, e che, per garantirne la riservatezza, devono essere tutelati dalla curiosità o dall'utilizzo indebito . Invero tali dati sono inseriti nel registro informatico dell'anagrafe condominiale previsto dall'art. 1130 n. 6 c.c..
I dati tutelati sono quelli personali , identificativi del titolare , e quelli sensibili i quali attengono le convinzioni politiche , religiose, filosofiche e le condizioni di salute. Il Garante per la protezione dei dati personali controlla se il relativo trattamento è effettuato nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e per l'espletamento dei suoi compiti può richiedere (art. 157) al titolare dei dati di fornire informazioni ed esibire documenti. Chiunque, essendovi tenuto, omette di fornire le informazioni richieste al Garante è sanzionabile in via amministrativa (art. 164) e la sanzione può essere ridotta nei casi di minore gravità . La Corte di Cassazione (ord. n. 15332/2018) ha accolto il ricorso del garante avverso una sentenza del tribunale che aveva annullato un'ordinanza -ingiunzione che condannava al pagamento di una sanzione amministrativa un amministratore condominiale che non aveva fornito i dati richiesti.
Il tribunale annullava l'ordinanza in quanto riteneva che detta omissione non aveva influito sull'esito del procedimento di accertamento della segnalazione inviata al Garante da una persona abitante nel condominio . La Corte di Cassazione ha accolto l'assunto del Garante in quanto affermava che gli articoli 157 e 164 del d.lgs. n. 196/2003 non contemplano che i dati richiesti debbano essere necessari per accertare una violazione del codice, in quanto sanzionano unicamente la mancata risposta da parte del titolare del trattamento. Pertanto la sanzione deve essere irrogata indipendentemente dall'esito del procedimento aperto a seguito della richiesta delle informazioni : vale a dire che la violazione ha natura formale e non sostanziale.
La Corte condivide l'assunto che detti articoli hanno solo la esclusiva finalità di consentire al Garante di acquisire il più rapidamente possibile informazioni utili alla salvaguardia del diritto alla riservatezza del privato autore della segnalazione della violazione , poiché punisce espressamente la sola condotta omissiva a fronte di specifiche e legittime richieste del Garante. Nel caso trattato il Garante sosteneva che l'amministratore condominiale non aveva risposto alla richiesta la quale richiamava espressamente gli articoli violati e neppure chiariva , nelle sue difese, i motivi di tale condotta.
Sostiene la Corte di Cassazione che il tribunale ha errato nel ritenere la necessità di una collegamento tra la condotta omissiva e la sussistenza della violazione segnalata in quanto tale correlazione è un requisito non previsto dalla legge . Tale obbligo di collaborazione non è incostituzionale perché tale collaborazione con soggetti pubblici deputati all'accertamento di illeciti amministrativi è prevista da vari settori del nostro ordinamento giuridico. Neppure incostituzionale è l'irrogazione della sanzione amministrativa ed il suo ammontare perché indica l'interesse del legislatore a stimolare la collaborazione per il celere intervento dell'organo pubblico preposto alla tutela dei diritti personali di eminente rilievo costituzionale (C. Cass. sent. n. 13488/05; sent n.21272/20149. Quindi l'amministratore condominiale non può ritenere che i dati del registro di anagrafe condominiale siano di sua esclusiva proprietà. Invero gli stessi devono essere forniti alle competenti autorità qualora li richiedano, e devono essere trattati secondo le norme del d.lgs. n. 196/2003 al fine di consentire la loro conservazione riservata e la loro legittima consultazione nei casi e nei modi consentiti dalla legge .
Pertanto il d.lgs. n. 193/2003 contiene le norme integrative dell'art. 1130 c.c. con riferimento ai dati del registro di anagrafe condominiale anche perché è sempre più evidente che i dati personali rappresentano un consistente contenuto economico assai appetibile dai terzi malintenzionati. Il d.lgs. n. 196/2003 rappresenta il sistema avanzato di tutela dei dati personali dei cittadini ed è pienamente applicabile al condominio il cui amministratore deve trattarli e difenderli con la stessa cura che impiega nel consentire a tutti i condomini il sicuro utilizzo della parti comuni condominiali, secondo quanto previsto dall'art. 1130 , n. 2 e n. 6 , c.c..

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