Condominio

Togliere l’acqua ai morosi? Alcuni giudici dicono sì

di Anna Nicola

Il nuovo art. 63 disp. att. c.c. permette all'amministratore di condominio, in via di autotutela e senza necessità di ricorrere previamente al giudice, di sospendere dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato il condomino moroso nel pagamento dei contributi condominiali per più di un semestre
Questo potere è da intendersi come un potere-dovere dell'amministratore: il relativo esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell'impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso.
Secondo il Tribunale di Modena, sentenza 5 giugno 2015, non merita accoglimento il ricorso d'urgenza presentato dal condomino per ottenere l'immediato ripristino dell'erogazione della fornitura d'acqua: il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere rigettato, in quanto da ritenersi inammissibile
Nel caso di specie sono stati considerati numerosi i profili di infondatezza che hanno inficiato la domanda, tanto da far affermare la sanzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, applicabile anche ai provvedimenti cautelari: non ricorrono validi presupposti per una pronuncia favorevole, mancando gli elementi di prova in ordine al presunto danno lamentato nel ricorso.
Il condomino non può lamentarsi della cessazione del servizio di rete idrica quale “spoglio” in quanto non si può parlare, di per sé, di oggetto di possesso. Nella fattispecie in esame, il condomino ricorrente non indica le domande che vorrebbe ottenere, non specifica neppure gli estremi della successiva causa di merito che vorrebbe radicare
Nonostante quanto appena detto abbia assorbito le rimanenti doglianze, il giudice sottolinea che il potere del condominio di sospensione della rete idrica rientra appieno nel potere-dovere riconosciuto dalla legge all'amministratore a seguito delle modifiche legislative intervenute: laddove si protragga la morosità del condomino per almeno sei mesi, l'amministratore procede autonomamente, senza alcuna autorizzazione giudiziale, alla sospensione della fruizione dei servizi comuni di cui è concesso il separato godimento.
Nel caso di specie, il ricorrente sarebbe anche stato privo di legittimazione attiva, in quanto occupava l'immobile senza titolo: a seguito di atto di pignoramento, l'uomo ne avrebbe perso il possesso anche per quanto riguarda le relative pertinenze e servizi. Il condomino così esecutato è un semplice custode dell'immobile del quale ha mantenuto la detenzione, immobile di cui è stata anche disposta la vendita forzata, con delega a professionista incaricato, a seguito della quale il debitore ha perso anche la detenzione dell'immobile di sua proprietà che spetta al custode nominato dal GdE.
Il Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 3 aprile 2018, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che non ritiene «intangibili» i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino: non si considera accettabile il generico riferimento all'articolo art. 32 della Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ») operato da chi propende per l'opposta tesi, dato che nel nostro ordinamento non sussisterebbe un obbligo per i condòmini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l'obbligazione dei condòmini morosi. Ciò in quanto, alla luce del diritto alla salute, verrebbero sacrificati i diritti dei condòmini in regola con i pagamenti che, di fatto, resterebbero gravati di un obbligo di «solidarietà coattiva»
La vicenda del Tribunale di Bologna ha inizio con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sulla cui base veniva domandata al giudice l'autorizzazione alla sospensione dei servizi di riscaldamento, di acqua calda e fredda e al distacco dell'antenna televisiva centralizzata, in danno di un condòmino in ragione della sua conclamata e ingente morosità. Dopo un primo rigetto del ricorso d'urgenza, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che si fosse in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 63 disp. Att. c.c. la conclamata morosità del condomino per più di un semestre e l'esistenza di servizi in condominio suscettibili di godimento separato.
Si ricorda che, con specifico riferimento alla fornitura idrica, il Dpcm del 29 agosto 2016 è normativa posta a tutela degli utenti morosi, ai quali, una volta dimostrato lo «stato di disagio economico-sociale», deve essere comunque garantito un quantitativo minimo di erogazione del “bene acqua”.
Nel caso del Tribunale di Bologna del 3 aprile 2018 mancava la prova dello stato di bisogno in cui si sarebbe trovato il condòmino, mentre per ciò che concerne il servizio di antenna centralizzato non ci sono dubbi sul fatto che lo stesso non rappresenti un servizio essenziale. Conseguentemente, in accoglimento del reclamo, il Tribunale ha autorizzato il condominio a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché al distacco dell'antenna televisiva centralizzata in danno del proprietario dell'appartamento in condominio

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©