Cavi tv, dal partitore all'utenza è il condomino a pagare
I sistemi centralizzati per la ricezione radiotelevisiva - dispone l'articolo 1117, n. 3, del Codice civile - sono comuni fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini. La norma, compresa nella riforma del 2012, ha ripreso consolidati orientamenti giurisprudenziali. Conseguentemente, i cavi che veicolano il segnale dal partitore di ogni piano ai punti di utenza nelle singole unità immobiliari sono di proprietà individuale. La spesa per la manutenzione o sostituzione degli stessi resta a carico dei condòmini di volta in volta interessati. Il cavo che porta il segnale a ciascun partitore di piano e il partitore stesso, poi, vanno considerati oggetto di condominio parziale tra i proprietari delle unità immobiliari servite, poste su quel piano.