Condominio

Nel giudizio di revoca dell’amministratore, contraddittorio sì, no o come

di Anna Nicola

L'art. 64 disp att c.c. così recita: «Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
II. Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».
Chi da impulso al giudizio, sebbene non contenzioso, è un condomino ricorrente.
Si sa che il ricorrente procede al deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale competente, chiedendo la fissazione d'udienza
Si veda ad es. l'art. 415 cpc laddove dispone espressamente: «Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417 (…). Il passaggio in udienza è via obbligata stante il testo letterale della norma: “il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente ».
Il contraddittorio oltre a consentire un pieno diritto di difesa, permette altresì che i motivi di reclamo possano essere in misura ridotta rispetto al caso in cui i diretti interessati non fossero neppure sentiti
Così infatti è: «Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore, non anche il condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente. Inoltre, il condomino ricorrente ha diritto di rivalsa delle spese sostenute direttamente nei confronti del condominio, il quale potrà poi rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato» (Cass. 22 ottobre 2013 n. 23955)
L'attuale comma 11 della richiamata disposizione prevede (analogamente rispetto all'originario comma 2) che l'amministratore possa essere revocato in ogni tempo. La Legge di Riforma del condominio ha ampliato la casistica (che è pur sempre di carattere esemplificativo e non certo tassativo; sintomatico è il comma 12 dell'art.1129 c.c., il cui incipit è il seguente “costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità”) delle ipotesi in cui ciò può accadere: trattasi, in particolare, di fattispecie in cui il legislatore ha predefinito la sussistenza di una giusta causa di interruzione del rapporto, posto che rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, salvo che l'incarico sia svolto gratuitamente (art. 1723 c.c.), il giudice deve sempre valutare l'esistenza, in concreto, di una giusta causa alla stregua di un giudizio insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. II, 23 agosto 1999 n. 8837, inForo it., 2000, I, 1673).
Il provvedimento finale è in forma di decreto motivato, nei cui confronti è possibile proporre reclamo alla Corte di Appello nel termine di dieci giorni dalla nofiticazione o comunicazione.
Essendo in ambito di volontaria giurisdizione, il decreto è privo del carattere di decisorietà, in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitare senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicato sostanziale.
La richiesta di rimozione dell'amministratore anche da parte di un singolo condòmino conferisce al rito in esame e ad al conseguente provvedimento giudiziale carattere di procedimento e di provvedimento tipicamente cautelari, non dissimile da quello previsto dall'art. 2409 c.c., il quale tratta l'ipotesi di “sospetto di gravi irregolarità” commesse da amministratori e sindaci delle società per azioni (ex multis, Cass. 20907/2004).
<<In ipotesi di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio su istanza di un condomino, il relativo procedimento si configura come un giudizio di risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini e l'amministratore: in tema di prova, pertanto, si applica il principio generale operante in materia di inadempimento di una obbligazione, secondo cui il condomino che agisca per la risoluzione del mandato intercorrente con l'amministratore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto a conseguire dall'amministratore l'adempimento dell'obbligo gestorio, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre l'amministratore convenuto rimane gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall'avvenuto adempimento ai suoi obblighi di gestione (Trib. Salerno 12 aprile 2011, il quale applica correttamente il principio scolpito da Cass. Sez. Un. 13533/01) >>(Trib. Messina 22 gennaio 2013)
Il Tribunale di Messina, ha ribadito che costituisce grave irregolarità, tale da determinare la revoca dell'incarico, il comportamento dell'amministratore di condominio che, richiestone da uno dei condomini, ometta per un lungo tempo e comunque al di là di un termine ragionevole di consegnare o di offrire in visione i documenti o di comunicare dati relativi alla gestione condominiale (Trib. Messina 22 gennaio 2013).
In caso di intervenuta revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato (cfr. art. 1129, comma 13, c.c.).

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