Condominio

Cessione del credito, bonus da comunicare per intero

di Andrea Cartosio e Francesco Veroi

L’articolo 2 del decreto del Mef del 1° dicembre 2016 stabilisce che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, gli amministratori di condominio debbano trasmettere, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle spese, sostenute nell’anno precedente dal condominio, che danno diritto alla fruizione dei bonus fiscali (ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus mobili e bonus verde).

Alla luce degli ultimi interventi normativi e di prassi intervenuti è possibile cominciare a ragionare sulle novità della comunicazione da inviare nel 2019 per l’anno 2018, modifiche attualmente allo studio dell’’agenzia delle Entrate.

Tipologia di intervento

L’introduzione nella legge di Bilancio 2018 di nuovi bonus fiscali, come il ” bonus verde” e interventi “combinati” di riqualificazione energetica (ecobonus) e interventi antisismici (sismabonus) sulle parti comuni di edificio, richiederanno di aggiornare il format, per consentire all’amministratore la compilazione della comunicazione nel caso dei nuovi interventi agevolabili. Un’altra modifica potrebbe riguardare «i soggetti ai quale è stata attribuita la spesa» essendo prevista la possibilità di inserire il codice fiscale di una persona giuridica. Ricordiamo che il bonus verde (o bonus giardini) non prevede cessione del credito.

Cessione del credito fiscale

La possibilità concessa ai condòmini di cedere il credito fiscale generato da lavori eseguiti in condominio – per i soli interventi di riqualificazione energetica e sismabonus, anche combinati – ha aperto molti scenari, favoriti anche dal proliferare di norme e interpretazioni rese in materia. L’ultimo tassello del puzzle è rappresentato dalla circolare 11/E del 18 maggio 2018 dell’agenzia delle Entrate che ha circoscritto nettamente la possibilità di attuare tale manovra, andando anche oltre l’attuale formulazione della norma.

I cessionari ammessi possono quindi essere i fornitori esecutori dell’ intervento o altri soggetti privati “purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

La cessione del credito fiscale tuttavia sta originando una serie di interrogativi, primo tra tutti quello sul termine entro il quale il condòmino cedente deve versare la propria quota al condominio; i provvedimenti dell’8 giugno e del 28 agosto 2017 prevedono infatti che il credito d’imposta sia disponibile per il cessionario dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha pagato la spesa che dà diritto alla detrazione, «sempreché» il singolo condòmino abbia versato la sua quota (per intenderci, il 25% della spesa, se viene ceduto l’ecobonus del 75 per cento).

Per rispettare questa correlazione, l’orientamento è quello di fare stretto riferimento al principio di cassa, cioè alle spese pagate dal condominio al fornitore e dal condòmino al condominio nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre; a quanto risulta a «Il Sole 24 Ore», nel modello di comunicazione alle Entrate dovrà essere indicato non tanto se è stata pagata dal condòmino la quota “non ceduta” (il residuo 25%, per riprendere l’esempio di sopra) ma l’effettivo importo. Lo scopo è evitare che il credito ceduto sfugga al controllo.

Se questa sarà l’interpretazione confermata, saranno da appurare le conseguenze delle diverse situazioni, qualora il condòmino, pur avendo ceduto il credito, non abbia pagato o pagato solo in parte la quota rimasta a suo carico.

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