Condominio

Liti dal giudice di pace: il valore si calcola sulla quota dovuta dal singolo condòmino

di Edoardo Valentino

La competenza per valore in materia condominiale deve essere determinata tenendo conto dell’ammontare dovuto dal ricorrente e non dell’intero valore dei lavori deliberati nella delibera condominiale impugnata.

Questo il principio affermato dall’ordinanza della sesta sezione della Corte di cassazione del 28 agosto 2018 n.21227.

La vicenda di merito prende le mosse da un ricorso depositato in Corte di cassazione da un condomino che lamentava l’illegittimità dell’ordinanza depositata da un tribunale il quale aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del giudice di pace.

Secondo il tribunale la controversia riguardava l'impugnazione di delibere assembleari in materia di lavori di rifacimento tubazioni e ristrutturazione del giardino.

L’importo di tali lavori spettante al ricorrente in ragione dei millesimi detenuti, però, risultava di valore inferiore a 5mila euro – di conseguenza – il tribunale aveva valutato come ai sensi dell’articolo 7 del codice di procedura civile sussistesse la competenza del giudice di pace.

La Corte di cassazione rigettava il ricorso con l’ordinanza in epigrafe riconoscendo la bontà del ragionamento del giudice di merito.

Secondo la Corte, difatti, «ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo all'impugnativa di deliberazioni condominiali, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata, e, ciò, ancorché l'attore abbia chiesto l'annullamento delle delibere».

Tale principio è conforme alla giurisprudenza, che aveva avuto modo di affermare in precedenza che «ai fini della determinazione della competenza […] bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa» (Corte di cassazione 16 marzo 2010 n. 6363).

Si può affermare, infatti, che in caso di impugnazione di delibera avente oggetto l'esecuzione di lavori, l'interesse ad agire del ricorrente coincida con l'importo che questi sarebbe tenuto a corrispondere e non l'intero valore dei lavori.

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