Passaggio di consegne tra amministratori con debiti arretrati
Con riferimento al quesito di cui al punto 1), si evidenzia che soltanto ove l'assemblea straordinaria adotti una determinazione volta a ripianare il debito, a prescindere dalla previa corresponsione della quota spettante, il pagamento che ne consegue è dovuto fermo il diritto di rivalsa nei confronti del vecchio amministratore. Con riferimento ai quesiti successivi è evidente che il comportamento “impositivo” dell'amministratore non rientra in alcuna delle sue attribuzioni dovendo questi, come correttamente rilevato, attivarsi per il recupero delle somme indebitamente trattenute dal vecchio amministratore. Ciò tuttavia pervio specifico incarico da parte dell'assemblea. Infatti, ai sensi dell'art. 1131 l'amministratore ha la rappresentanza del condominio nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1130 o dei maggiori poteri conferitegli dal regolamento. Soltanto all'interno dei confini di queste attribuzioni l'amministratore potrebbe agire contro terzi (es. vecchio amministratore). Si consiglia pertanto di richiedere la convocazione di un'apposita assemblea straordinaria per l'assunzione delle specifiche determinazioni del caso.
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