Condominio

Per le opere di manutenzione straordinaria il Comune può sostituirsi al condominio

di Rosario Dolce

Il Comune, a date condizioni, è in grado di sostituirsi al Condominio, e, per esso, ai condòmini, per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria sul fabbricato, laddove quest'ultimi non vi provvedano.
Sulla scorta di tale assunto il Tribunale di Nola – con Sentenza del 04 maggio 2018 - ha condannato un condominio locale a rifondere l'ente locale delle spese sostenute in relativa sostituzione (oltre cento mila euro) per il consolidamento dell'edificio di cui consta la compagine.
Il fondamento normativo della decisione si rinviene nell' articolo 54, comma 4, Testo Unico Enti Locali nr 267/2000, novellato dal recente D.L. n. 92 del 2008 (convertito in L. n. 125 del 2008), il quale prevede che: <<il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana>>.
Non solo. In Sentenza è richiamato anche il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con il quale è stato riconosciuto al Sindaco il potere di interviene per prevenire e contrastare le situazioni di degrado, cioè quelle in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, l'incuria e il degrado di immobili, nonché le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano.
In tali fattispecie, il massimo esponente dell'ente locale è in grado di emettere un provvedimento specifico, quale quello denominato “Ordinanza contingibile e urgente”.
L'Ordinanza, in particolare, può essere diretta nei confronti dei privati per la realizzazione di lavori sui beni di cui sono proprietari e che rientrano nella loro disponibilità al ricorrere cumulativamente dei seguenti presupposti:
a)un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana;
b)la contingibilità, intesa quale situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento;
c)l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.
A ciò si aggiunga che, sempre a mente del citato articolo, se l'ordinanza adottata è indirizzata a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, “il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi”.
Da ciò si evince che il Sindaco deve, preliminarmente e necessariamente, individuare un soggetto al quale indirizzare l'ordine necessario per prevenire od eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, soggetto che risulti legittimato, per qualifica soggettiva o per titolarità di posizioni di vantaggio sui beni, ad intervenire per la rimozione del pericolo e, solo in caso di inadempimento di quest'ultimo, può procedere all'eliminazione diretta della situazione di pericolo, con spese a carico dell'inadempiente (TAR Campania, sez. V, 10 maggio 2004, n. 8427).
Dunque, una volta accertata l'inottemperanza da parte del destinatario dell'ordinanza, il Comune ben potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione delle opere che risulteranno necessarie, salvo il diritto di rivalersi sul soggetto inadempiente mediante le diverse procedure previste dalla legge, quali il procedimento monitorio ordinario previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, quello disciplinato dagli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 43 del 1988, oppure ancora quello ordinario di cognizione ex art. 163 e segg. c.p.c. (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. un., 10 luglio 2006, n. 15611 e Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2001, n. 5540).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©