Lastrico solare, chi paga la manutenzione?
Per la ripartizione delle spese di manutenzione e/o riparazione del lastrico solare (nel cui concetto vi rientrano anche le terrazze a livello che fungano da copertura degli appartamenti posti sotto la proiezione verticale della sua superficie) è applicabile il criterio stabilito dall'art. 1126. Poiché tale criterio deve essere letto in combinato disposto con il principio dell'utilitas, occorre inoltre considerare che, quanto alla misura dei 2/3, sono tenuti a partecipare alla spesa soltanto i condomini che beneficiano della funzione di copertura svolta dal lastrico (Cfr. Cass. SSUU 9449/2016 e Cass. Sez. 2, n. 2726 del 25/02/2002).
Pertanto, se i proprietari dei garages beneficiano della funzione di copertura del lastrico solare/terrazza a livello, essi dovranno concorrere alla spesa in base ai millesimi di rispettiva proprietà. Al di là del possesso di una o più unità immobiliari, ciò che conta sono i millesimi di proprietà di ciascuno secondo le tabelle approvate dall'assemblea. Pertanto colui che ha l'uso esclusivo del lastrico solare (comunque tenuto al pagamento del terzo della spesa ex art. 1129, a prescindere dai millesimi di proprietà, in virtù dell'esclusività del rapporto con il predetto bene), sarà tenuto, con riferimento ai restanti due terzi, a corrispondere la propria quota di spesa, conformemente ai millesimi di proprietà di cui dispone, secondo il c.d. principio della doppia contribuzione.
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