Condominio

Diritto di accesso alla rendicontazione bancaria, la privacy non vale

di Anna Nicola

Il condomino può ottenere di avere copia della documentazione relativa al rapporto bancario condominiale, chiedendone copia in prima battuta all'amministratore e poi, in caso di inerzia di quest'ultimo, direttamente dalla banca.
È quindi diritto di ogni condomino ottenere dalla banca copia della documentazione inerente al conto corrente del condominio ma solo dopo averne formulato richiesta all'amministratore e sempre che questi abbia negato o sia rimasto inoperoso rispetto alla richiesta pretesa. L'istituto di credito presso cui è acceso il conto corrente, infatti, non può negare l'accesso agli atti al proprietario-condomino dell'appartamento, affermando un asserito rispetto della privacy, atteso che il conto corrente è, in definitiva, di proprietà proprio dei singoli condòmini. Questo principio è stato già affermato dall'Arbitro bancario finanziario Abf Collegio di Roma nella decisione n. 7960/16 del 16.09.2016
Il condomino può chiedere all'amministratore tutta la documentazione bancaria del condominio, nello specifico l'estratto conto e la lista della movimentazione coi prelievi e versamenti, proprio al fine di controllare e verificare lo svolgimento del mandato da parte dello stesso amministratore. Qualora questi non risponda, facendo trascorrere inutilmente molto tempo, il condomino ha comunque la possibilità di esercitare il suo diritto in altro modo, rivolgendosi direttamente alla banca. Il condomino sa che potrebbe ricorrere in tribunale e ottenere, dal giudice, un provvedimento d'urgenza contro l'amministratore che lo condanni a esibire tutta la documentazione. Se vuole evitare una causa, può rivolgersi direttamente alla banca, presso cui si reca di persona, e all'impiegato allo sportello chiede un estratto conto del conto del condominio. L'impiegato non può negare questa documentazione ritenendosi legittimato a fornirla unicamente all'amministratore. Il condomino è titolare del conto corrente insieme a tutta la compagine condominiale mentre l'amministratore è mero mandatario dell'assemblea dell'edificio. Può, anzi deve, aprire un conto corrente dello stabile in quanto questo è sancito dall'art. 1129 c.c. ma la sua titolarità è del condominio e non dell'amministratore.
L'Arbitro bancario e finanziario dà una soluzione che cerca di contemperare tutte le contrapposte esigenze così osserva (Abf Collegio di Roma nella decisione n. 7960/16 del 16.09.2016): <<Per ottenere la documentazione bancaria del conto corrente intestato al condominio, il singolo proprietario di appartamento non ha l'obbligo di chiederla solo all'amministratore; egli ha solo il dovere di inoltrargli una preventiva richiesta, ma se a tale istanza non riceve riscontro può recarsi in banca e lì ottenere – a proprie spese – la copia dell'estratti conto, della rendicontazione periodica, la lista dei movimenti in entrata ed in uscita e, insomma, qualsiasi altro documento di cui necessiti.>>
Il condomino, deve provare che la sua richiesta all'amministratore è rimasta senza esito, facendo pervenire a quest'ultimo la richiesta con raccomandata a.r. fornendo copia all'istituto di credito. Accertato l'inadempimento dell'amministratore all'obbligo di esibizione dei documenti, l'istituto di credito non può esimersi dal consentire l'accesso agli atti del condominio, rifiutandosi.
È vero che lp'art. 1129 c.c. recita testualmente: «ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica», ma questo non significa che l'unico legittimato a richiedere la documentazione sia l'amministratore del condominio. «Una interpretazione sistematica – si legge nella decisione in commento – porta a escludere che “per il tramite dell'amministratore” possa significare “solo attraverso l'amministratore”, posto che, in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l'altro, l'implicita abrogazione, per i condomini, del loro diritto di accesso, previsto dalla legge (Ex art. 119, IV c. TUB), alla documentazione stessa».
Pertanto, per ottenere copia della documentazione bancaria, la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all'amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all'amministratore stesso (Abf. 8817/2015 e Abf. 691/2015)
<<L'esplicita previsione del diritto del condomino di prendere visione della rendicontazione periodica per il tramite dell'amministratore, ha aperto dunque la problematica ermeneutica circa la possibilità di continuare a riconoscere la possibilità di esercitare tale diritto anche in assenza dell'intermediazione dell'amministratore. La questione va affrontata tenendo presente che sul punto vi è un esplicito riconoscimento normativo del generale diritto del “cliente” all'esibizione dei documenti concernenti i rapporti bancari che lo riguardano (art. 119, comma 4, TUB); disposizione ritenuta applicabile anche a rapporti solo indiretti tra banca e cliente (come nel caso del garante rispetto al rapporto garantito). Il Collegio ritiene di condividere le ragioni giuridiche poste a fondamento della dec. n. 4208/2014 alla quale rinvia quale precedente conforme. Ne segue che la locuzione “per il tramite dell'amministratore” contenuta nel comma 7 dell'art. 1129 c.c. deve interpretarsi, ad avviso di questo Collegio, come prescrittiva di un obbligo di preventiva richiesta all'amministratore condominiale di attivarsi per far ottenere al richiedente la documentazione di cui si tratta, ma non come preclusiva del diritto del singolo condomino di richiederla e ottenerla direttamente dall'intermediario in caso di inadempienza dell'amministratore. >> (Abf 691/2015)
<<… essendo stato inutilmente assolto tale obbligo di preventiva richiesta all'amministratore, il ricorso appare meritevole di accoglimento con conseguente condanna dell'intermediario al rilascio, a spese del richiedente e nei limiti di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., di copia della documentazione relativa al conto corrente del condominio richiesta.>> (Abf. 7960/2016)

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