Condominio

Rumore dal bar, condannato anche chi delega la gestione

di Giulio Benedetti

D’estate si incrementa la guerra tra i condomini e i locali pubblici che producono rumore fino a notte fonda : complice il caldo, l’esasperazione aumenta e conseguentemente i casi finiscono davanti al giudice.

Tuttavia per il condominio che vuole ottenere giustizia il percorso non è facile: infatti occorre raccogliere le firme dei condomini per presentare l’esposto, affrontare la difficoltà per attivare le autorità competenti e ottenere le misurazioni fonometriche , necessarie per provare il reato in modo che sia dimostrata la diffusività del rumore nei confronti di un numero indefinito di persone, deliberare in assemblea la presentazione dell’esposto e stanziare i fondi necessari per le spese legali. Scalata tutta questa montagna d’ostacoli, spesso tutte queste fatiche vengono frustrate in giudizio dalla difesa dei titolari delle attività rumorose consistente nell’attribuire la commissione del reato ad altri soggetti.

La Corte di Cassazione (sentenza 30644/2018) è però intervenuta decisamente in questa materia dichiarando inammissibile (accogliendolo solo per la determinazione della pena) il ricorso della titolare di un noto bar di Napoli che era stata condannata per avere prodotto schiamazzi e rumori provocati dalla sua attività che disturbava il riposo delle persone (articolo 659 del Codice penale). La difesa della titolare consisteva nell’affermare di avere affidato in gestione l’attività commerciale al marito che, pertanto, era l’unico responsabile che doveva eventualmente impedire emissioni rumorose fastidiose.

La ricorrente sosteneva che l’affidamento in gestione dell’attività commerciale la avrebbe esonerata da qualsiasi responsabilità, che non aveva ricevuto alcuna contestazione prima del verbale di elezione di domicilio (articolo 161 del Codice di procedura penale) e che tutti i soggetti avevano avuto esclusivo rapporto con il marito.

Oltre a ricorrere contro la pena la ricorrente lamentava che il giudice non le avesse concesso il beneficio della sospensione della pena sull’assunto della continuazione della sua condotta nonostante i reclami degli abitanti del condominio e gli interventi delle forze dell’ordine. La Corte di Cassazione ha respinto questa argomentazione difensiva sostenendo che per costante giurisprudenza il titolare di un’attività risponde per non avere impedito gli schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche durante le ore notturne. In pratica la Corte specificava che la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con il possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico , come l’attuazione dello “ius ad excludendi” e il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci con condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica ( Cassazione, sentenza 34283/2015 ).

Viene poi condivisa la mancata concessione dei doppi benefici di legge alla condannata sulla base della prognosi sfavorevole sulla commissione di altri reati da parte della ricorrente. Infatti il giudice , nel valutare la concessione della sospensione della pena, non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall’articolo 133 del Codice penale ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti ( Cassazione, sentenza 35852/2016 ).

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