Comunione di unità imobiliare, deleghe e rappresentanza
Con la riforma della disciplina del condominio al 2° comma dell'Art. 67 delle disposizioni attuative del Codice civile, norma inderogabile, oggi prevede che “Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice”.
Vi è quindi un vero e proprio obbligo in capo ai proprietari in comunione di nominare un rappresentante della comunione, il quale soltanto potrà partecipare all'assemblea del condominio, con diritto di voto. Il relativo verbale di nomina deve essere inviato all'amministratore del condominio.
S'intende che nel procedere alla nomina occorre tenere conto di quanto previsto dall'art. 1106 e tenere conto delle modalità di approvazione della delibera previste dall'art. 1105. Occorre poi precisare che il rappresentante della comunione potrà esercitare le sue funzioni fintanto che i comunisti decidano, ad esempio in occasione di altra assemblea, di nominarne uno nuovo.