Ammissibili i pali di ferro sul terrazzo se non vietati da regolamento contrattuale
L'art. 1122 stabilisce che “nell'unità immobiliare di sua proprietà (…) il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio”. Il secondo comma prevede poi che in ogni caso, deve essere data preventiva notizia all'amministratore, il quale informerà a riguardo l'assemblea. Quanto premesso ci consente di escludere, fermo il rispetto della predetta disposizione (decoro, sicurezza, stabilità), l'applicabilità del divieto regolamentare di installare alcun palo/ferro.
A meno che non si tratti di un regolamento c.d. contrattuale, idoneo come tale a porre limitazioni all'uso, alla destinazione e alla piena disponibilità dei beni di proprietà esclusiva (Cass. n. 5612/2001), il divieto in esso previsto non può ritenersi ostativo a interventi del tipo di quello descritto, comunque insistenti su porzioni di proprietà esclusiva. Ciò, si ritiene, anche in assenza di un'autorizzazione scritta da parte di coloro che possono astrattamente vedere leso il diritto di veduta a piombo, benché munirsi di tale dichiarazione costituisce comunque un utile strumento per contrastare eventuali future contestazione. Secondo quanto descritto, infatti, l'opera non sembra atta ad elidere o ridurre, in modo apprezzabile, le utilità conseguibili dalla cosa comune, la tutela delle quali è certamente oggetto della disciplina contenuta nel regolamento di condominio (Cass. n. 12491/2007).
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