Condominio

Se il danno è riparato scattano nuovi termini

di Antonella Carioli - A cura di Assoedilizia

L’impegno dell’appaltatore a eliminare i vizi che rendono l’opera o il bene non idonei all’uso cui sono destinati, o che ne deprezzano il valore, fa sorgere un’obbligazione autonoma e ulteriore rispetto alle altre previste dalla legge e sottoposta al termine di prescrizione ordinario decennale: è il principio ribadito dalla Cassazione con la recente ordinanza 2431/2018.

Il caso portato al vaglio della Suprema Corte riguarda una controversia fra un acquirente di immobile e la società costruttrice e venditrice che aveva non solo riconosciuto i gravi difetti (nello specifico dei serramenti dell’unità immobiliare) ma si era anche impegnata a risolvere le problematiche. La Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento del danno ritenendo che gravasse sulla venditrice, proprio in virtù del riconoscimento dei vizi e dell’impegno assunto di rimuoverli, un’autonoma obbligazione di fare in aggiunta a quelle previste dalla legge, svincolata dai più ridotti termini di decadenza e prescrizione di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice civile.

Con riferimento, infatti al contratto di appalto, il Codice civile prevede a tutela del committente insoddisfatto due diversi rimedi.

In particolare (articolo 1669), in caso di rovina o gravi difetti di cose immobili il committente gode di una garanzia di dieci anni dal compimento dell’opera stessa, ma il termine di decadenza per denunciare i vizi è di un anno dalla loro scoperta e si prescrive in un anno dalla denuncia.

Secondo quanto disposto dall’articolo 1667, invece, in caso di difformità e vizi dell’opera, che tuttavia non incidano in misura rilevante sull’efficienza e sulla durata della stessa, il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l’appaltatore li abbia riconosciuti od occultati; l’azione si prescrive trascorsi due anni dalla consegna.

Tuttavia numerose sentenze hanno affermato che qualora (come nel caso in esame) l’appaltatore si renda spontaneamente disponibile ad eliminare i vizi dell’opera, il committente potrà avvalersi di una distinta e autonoma obbligazione di garanzia, soggetta al solo termine prescrizionale ordinario decennale, senza essere assoggettato agli stringenti termini di denuncia del vizio e prescrizione dell’azione.

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