Condominio

Agosto, stop alle ferie del portiere se il condominio non è d’accordo

di Vincenzo di Domenico

Certo che il nostro portiere non si aspetterebbe mai che l’amministratore del condominio gli neghi la possibilità di fruire del periodo di ferie dal 13 al 25 agosto di quell’anno. Ma il diritto alle ferie annuali è sancito dall’articolo 36 della Costituzione italiana e il lavoratore non può rinunziarvi. Ma la Costituzione non dice quando questo periodo di riposo debba essere fruito; interviene in questo caso il Ccnl di settore che, all’articolo 82, afferma che le ferie non possono essere godute nei periodi dal 1°luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. Proprio questo articolo è stato citato nella aentenza del Tribunale civile di Roma Sezione II lavoro, dell’11 luglio 2012, che aveva dato ragione all’amministratore. D’altronde è nel periodo estivo che gli edifici necessitano di un maggior controllo, considerando che le persone partono per le vacanze e molti condomini si svuotano. Fa eccezione la provincia di Milano, dove il contratto integrativo modifica in senso più favorevole per il lavoratore quanto prescritto dal contratto nazionale, dando la possibilità al portiere di godere di un periodo di ferie di due settimane tra il 15 giugno e il 15 settembre.

Diritto irrinunciabile

Altro caso è quello del portiere di nazionalità filippina che chiede di poter accumulare le ferie di più anni così da poterne fruire un’unica volta, per fare un solo viaggio, ammortizzando i costi del volo e restando più a lungo con i propri familiari. A prima vista, niente di male in tale richiesta. Ma, in ragione del fatto che le ferie rappresentano il ristoro ciclicamente necessario al lavoratore, il Ccnl Proprietari di Fabbricato afferma che il dipendente deve fruire ogni anno di un periodo minimo di ferie di quattro settimane. Il portiere non potrà quindi accumularle, per usarle tutte insieme.

In modo speculare, qualche volta, che il portiere si mette d’accordo con l’amministratore per non fruire delle ferie e ricevere in cambio un’indennità. Ma Tale pratica è resa illegittima dall’articolo 10 del Dlgs 66/2003 e a livello europeo dalla direttiva 93/104/Ce. Solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro spetterà al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non ancora godute.

In caso di mancata fruizione

La mancata fruizione delle ferie rappresenta un carico a danno del lavoratore, in relazione al mancato recupero delle energie psico-fisiche. Cioè quando il periodo minimo legale di ferie non sia stato goduto, si pone il problema del risarcimento del danno mettendo il portiere in condizioni di agire in giudizio per il risarcimento del danno biologico; oppure, pretendere il godimento, seppure tardivo, dei periodi maturati ma non fruiti. Solo qualora si verifichi che le ferie siano state potenzialmente fruibili, ma di fatto non godute dal lavoratore per sua scelta, sul condominio non ricadrebbe alcuna colpa, ma al lavoratore andrebbe comunque concessa l’indennità sostitutiva (Cassazione, sentenza 2326/2003).

Ammalarsi durante le vacanze

Il portiere è partito per le ferie e dopo qualche giorno invia all’amministratore un certificato di malattia. In questo caso la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 616/1987, ha dichiarato illegittimo l’articolo 2109 del Codice Civile (che disciplina il diritto annuale alle ferie) laddove non prevede che la malattia insorta durante le ferie ne sospenda il decorso.

Altre sentenze successive hanno “mitigato” tale principio generale, sostenendo la necessità di analizzare caso per caso: quindi, se la malattia è breve e non preclude il recupero delle energie durante il periodo vacanziero, allora il conteggio delle ferie prosegue; malattie più gravi, invece, arrestano il conteggio delle ferie e danno il via al conteggio dei giorni di malattia.

Nel caso in cui la patologia sia grave e preveda una lunga degenza, una volta superato il periodo di comporto (ovvero il periodo massimo di malattia durante il quale il datore ha l’obbligo di conservare il posto di lavoro) il lavoratore potrà chiedere di fruire delle ferie arretrate.

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