Condominio

I marciapiedi condominiali: regole e diritti

di Anna Nicola

Spesso i marciapiedi antistanti l'accesso di un palazzo condominiale sono di proprietà dei condomìni. Altrettanto spesso sul medesimo marciapiede vi è una servitù di pubblico transito.
Il marciapiede è condominiali anche se il bene non è indicato nell'art. 1117 c.c. questa disposizione fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo dei beni e servizi del condominio
Quando il marciapiede è oggetto di servitù, per esso vige la regola di cui all'art. 2051 c.c. per chi si fa male a causa di esso può ottenere il risarcimento danni.
La responsabilità per danni da omessa manutenzione, in simili circostanze, si trasferisce sul Comune del luogo in cui è ubicato l'immobile.
Tanto si legge in una sentenza resa dal Tribunale di Bari, secondo il quale <<è difatti principio consolidato della Suprema Corte (si veda da ultimo Cass.sez.3 sentenza n.16226 del 3 agosto 2005) secondo il quale, gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono anche ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni>> (Trib. Bari 9 maggio 2011 n. 1584) .
Queste osservazioni hanno rilievo anche su chi è il soggetto da citare in giudizio nel caso in cui dall'omessa manutenzione derivino dei danni a persone o cose.
Il Tribunale pugliese di cui sopra afferma << ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell'antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento (arg. Cass. n.4533/93; n.203/2002; n.1057712002).
Nel caso di specie dall'istruttoria svolta è emerso che la strada era aperta al pubblico transito e che il marciapiede, nella sua interezza e senza limitazione alcuna, è sempre stato soggetto alla libera circolazione dei pedoni>> (Trib. Bari 9 maggio 2011 n. 1584).
Si ricorda che il caso di responsabilità per danni da cose in custodia rappresenta un'ipotesi di responsabilità oggettiva. In pratica <<Chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in relazione alle condizioni di una strada […], ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale).
E' onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno>> (Cass. 26751/2009).
Per la classica buca sul marciapiede è pertanto necessario provare che la stessa per posizione, visibilità, ecc. non era in grado di rappresentare un'insidia tale da recar danno se si fosse prestata la dovuta attenzione.
Principio generale la giurisprudenza è da tempo attestata nel ritenere che <<gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell'antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento>> (Cass. n. 16226/2005).

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