L'esperto rispondeCondominio

Il singolo che opera su aree comuni non sarà rimborsato

Matteo Rezzonico

La domanda

Un condomino, negli ultimi anni, ha effettuato alcuni lavori sul tetto e nel sottotetto, per sistemare l'impianto radiotelevisivo condominiale. Pur andando a operare su uno spazio comune, tuttavia, tale condomino ha fatto i lavori senza chiedere l'autorizzazione all'amministratore. A questo punto, è necessario che venga rilasciata una dichiarazione di conformità d’impianto a norma da parte di un tecnico abilitato? E quali sono gli obblighi dell'amministratore in merito? Mi chiedo infatti se il condòmino possa accedere al tetto in autonomia o, piuttosto, sia l'amministratore a dover rilasciare un autorizzazione per l'accesso al tetto e a dover valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che agiscono su un'area comune.

In termini generali, non è vietato al condomino compiere interventi sulle parti e sugli impianti comuni. L’articolo 1102, comma 1, del Codice civile, dispone infatti che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa». Ciò premesso, in caso di intervento sulle parti comuni, e nell’interesse di tutti i condòmini, un avviso all’amministratore, custode dei beni condominiali, è più che doveroso, anche per evitare eventuali contenziosi. Va da sé che il condomino non deve recare danni all’impianto comune, salvo risponderne, a norma dell’articolo 2043 del Codice civile e deve effettuare interventi conformi alla legge, consegnando, nel caso, il progetto e la dichiarazione di cui al DM 37/2008 all'amministratore (sul punto, tuttavia, occorrerebbero approfondimenti relativi alla tipologia delle opere eseguite). In merito ai rapporti con l’impresa, eventuali responsabilità non possono che ricadere sul condomino che ha appaltato i lavori, posto che il condominio (e per esso l’amministratore) è rimasto del tutto estraneo all’esecuzione delle opere, di cui non è committente.In ogni caso, il condomino non ha diritto al rimborso delle somme spese per gli interventi. Infatti l'articolo 1134 del Codice civile, dispone che «il condòmino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».

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