Diritto all’impianto autonomo se il centralizzato è soppresso
L’articolo 1122-bis, comma 2, del Codice civile stabilisce che è «consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato». Inoltre, l’articolo 26 della legge 10/1991, modificato dalla legge di Riforma del condominio, 220/2012, stabilisce che, per la trasformazione degli impianti per realizzare il contenimento del consumo energetico, è necessaria una delibera dell’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti un terzo del valore dell’edificio, previa relazione di un tecnico abilitato. In questi termini, la delibera di soppressione dell’impianto centralizzato comune è valida, ma deve essere consentito al singolo condomino di poter installare il proprio impianto autonomo. Se, dunque, non sussiste la possibilità di collegarsi alla canna fumaria condominiale, perché troppo distante, deve essere consentito di realizzarne una propria.Una soluzione diversa potrebbe essere l'installazione di una caldaia gas a camera stagna, con lo scarico a parete dei fumi, ex Dpr 412/1993.
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