Condominio

Recupero documenti, non serve il sì in assemblea

di Paolo Accoti

Tra le attribuzioni proprie dell’amministratore c’è la conservazione della documentazione inerente la propria gestione immobiliare. E tra gli atti “conservativi” rientrano a pieno titolo anche i giudizi per la consegna dei documenti, anche perché l’amministratore uscente è tenuto, oltre che alla conservazione della documentazione condominiale, anche alla consegna della stessa al momento della cessazione dell’incarico nelle mani del nuovo amministratore. In difetto, l’amministratore subentrante sarà legittimato a presentare ricorso per la consegna dei documenti senza alcuna preventiva autorizzazione, né successiva ratifica da parte dell’assemblea.

Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, nell’ordinanza depositata l’11 giugno 2018, superando l’eccezione di carenza di legittimazione dell’amministratore “entrante”, evidenziando come «la presentazione del ricorso per la consegna dei documenti ha ad oggetto un giudizio che rientra tra quelli per i quali l’amministratore non necessita né della preventiva autorizzazione dell’assemblea né della successiva ratifica giacché il nuovo amministratore di un condominio è legittimato ad agire perché la legittimazione attiva processuale conferita dall’articolo 1130 del Codice civile per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste comprende (...) il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©