Condominio

È legittima la delibera che prevede una spesa pluriennale a rate

di Edoardo Valentino

È valida la delibera con la previsione di un pagamento pluriennale a rate per l'istallazione della nuova caldaia. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 15587/2018.

La vicenda parte da un condòmino che aveva impugnato la delibera ma le Corti di merito avevano bocciato il suo ricorso: in pratica, argomentando che i condòmini fossero stati debitamente informati dall'amministratore nella convocazione, come la stipulazione del contratto di finanziamento relativo alla caldaia fosse una mera appendice dell'approvazione dei lavori di sostituzione della caldaia in quanto «contenuta proprio nel preventivo che l'assemblea aveva deciso di scegliere nell'esercizio dei suoi poteri di scelta sui costi da affrontare, anche con previsione di interessi in alternativa ad una immediata ripartizione dei costi» e che il riparto finale era unicamente l'esito di un conteggio matematico e il ricorrente avrebbe dovuto indicare la presenza di eventuali errori nei conteggi.

Ma il condòmino agiva in Cassazione, segnalando che era stato violato l’articolo 1105 del Codice Civile, perché la delibera avrebbe trattato di argomenti non compresi nell'avviso di convocazione. Inoltre la deliberazione impugnata non avrebbe potuto prevedere il pagamento rateale della caldaia da installare, dato che questa era una operazione pluriennale e poteva altresì comportare il sorgere di un debito solidale tra i condòmini e gli eventuali terzi acquirenti delle loro unità immobiliari.

La VI Sezione della Corte di Cassazione ha però respinto il ricorso. Infatti, ai fini della partecipazione informata dei condòmini «è sufficiente che nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno nei termini essenziali per essere comprensibili, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in Cassazione».

Sulla questione del debito solidale la Cassazione osserva che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare quale fosse il concreto danno derivante dall'approvazione della delibera (non essendo sufficiente allegare la possibilità di un futuro e potenziale pregiudizio) .

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