Condominio

Strattoni e spintoni in assemblea, non c’è reato per «lesioni colpose»

di Luana Tagliolini

Insulti, spintoni e dispetti: ingredienti che condiscono la vita condominiale ma che alcune volte superano i limiti della liceità per finire nella aule dei tribunali con condanne anche penali.
È il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione (sezione penale, sentenza n. 31633/2018) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condomino condannato, sia in primo che in secondo grado, per lesioni colpose .
Il “fatto” si era verificato durante un'assemblea di condominio nel corso di un “acceso” dibattito tra l'imputato e una delle condomine presenti alla riunione.
Quest'ultima, nel tentativo di allontanarsi, veniva fermata da altro condòmino per convincerla a restare ma questi veniva strattonato con forza dal ricorrente, nell'intento di volersi avvicinare alla donna con cui stava bisticciando, tanto da fargli perdere l'equilibrio e rovinare addosso alla menzionata condomina che cadeva a terra e urtava contro un cordolo di marmo procurandosi lesioni.
L'imputato negava i fatti e sosteneva che il condòmino era stato strattonato al solo ed esclusivo motivo di non vedersi sbarrato il passo, e dunque – sosteneva il ricorrente - in presenza della scriminante della legittima difesa.
La Corte, nel respingere il ricorso, sosteneva che l'odierno ricorrente sicuramente non voleva provocare la caduta del condòmino addosso alla donna, ma - che si trattasse di una spinta, oppure di uno strattone per spostarlo lateralmente - il fatto che il egli potesse perdere l'equilibrio e rovinare addosso ad altre persone (con conseguenze potenzialmente lesive, come poi accadde) rientrava all'evidenza nei canoni dell'ordinaria prevedibilità.
Spiegano i giudici di legittimità che «nei fatti, la sequenza causale é riducibile a una condotta materiale sicuramente caratterizzata da un'azione (esercizio di forza fisica nei riguardi di una persona) dalla quale é scaturito l'evento lesivo non voluto (la caduta di quest'ultima addosso ad altra persona rimasta ferita) ma, per quanto detto, non imprevedibile».
Manifestamente infondato, infine, il motivo di ricorso nella parte in cui il ricorrente inquadra l'accaduto in un'ipotesi di legittima difesa i cui requisiti, per l'applicazione della esimente della difesa legittima, sono la sussistenza e l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa e la proporzione della difesa e nell'accaduto.
Nella fattispecie in esame, non era stato ravvisato alcun pericolo attuale di un'offesa ingiusta in danno del ricorrente, tale da rendere assolutamente necessaria una sua reazione, come quella di spostare il condomino; tanto più che in realtà fu quest'ultimo, in base alla ricostruzione ricavabile dalle sentenze di primo e di secondo grado, a frapporsi fra la donna e il ricorrente onde evitare che quest'ultimo l'aggredisse, data l'ostilità manifestata nei confronti di costei.

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