Condominio

Commette il reato di danneggiamento chi versa liquido corrosivo sull’auto del vicino

di Giulio Benedetti

La convivenza all'interno del condominio non è facile e spesso logora i rapporti umani . Basti pensare quale sia la reazione emotiva del condominio che si trova parcheggiata, magari a notte fonda, la vettura del vicino in prossimità , o davanti, al suo box, impedendogli di accedere . In tali casi occorre mantenere freddi i nervi, ed assolutamente evitare le vie di fatto (in modo da non passare dalla parte del torto), e rivolgersi all'amministratore perché faccia rispettare (ai sensi dell'art. 1130 c.c. dapprima con un richiamo scritto e poi, eventualmente, portando la questione all'assemblea) le norme del regolamento e del codice civile sul corretto uso delle parti condominiali . Tuttavia non sempre le questioni in materia di parcheggi condominiali sono risolte con tale “fair play” istituzionale e talvolta le situazioni degenerano nel diritto penale . E' il caso trattato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 31733/2018) che ha rigettato il ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva ravvisato il reato di danneggiamento aggravato nella condotta di un soggetto che aveva versato del liquido corrosivo sull'autovettura del vicino. La difesa del ricorrente dubitava della credibilità della persona offesa, della presenza di riscontri obiettivi alla sua versione dei fatti, della aggravante dell'esposizione della autovettura a pubblica fede. Invero affermava che essendosi verificato il fatto nel piazzale sottostante al condominio si trattava di un luogo provata e non pubblico e che pertanto non ricorreva detta aggravante . Inoltre la sentenza subordinava la concessione della sospensione della pena al risarcimento dei danni , assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva, e il ricorrente si lamentava che non fossero state prese in considerazione le sue condizioni economiche. La Corte di Cassazione ribatteva alle difese del ricorrente affermando che in sede di legittimità non possono essere riproposti motivi di merito che dovevano essere accertati con la dialettica dibattimentale nei giudizi precedenti . Afferma la Corte che la attendibilità della persona offesa come teste è una questione di fatto che trova il suo fondamento nella motivazione logica che non può essere contestata se il giudice non è incorso in manifeste contraddizioni . Invero la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa che si sia costituita parte civile non è attenuata, ma richiede un controllo di attendibilità finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse patrimoniale vantato. La persona offesa è credibile sulla base dei pessimi rapporti tra le parti (circostanza non contestata) e sulla considerazione logica che l'unica alternativa sarebbe ritenere che la parte offesa abbia volontariamente provocato un danno (confermato da due testimoni) alla propria autovettura per ripicca all'imputato. Per la configurazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessaria l'esistenza di una minorata difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della diretta vigilanza del proprietario e , quindi affidati all'altrui senso di onestà e di rispetto. Per la Corte è del tutto irrilevante che il luogo dove era parcheggiata l'autovettura fosse o meno pubblico. Invero l'esposizione alla pubblica fede è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria quando la cosa si tratti in luoghi privati , ma aperti al pubblico. La ragione della punibilità consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza continua custodia. La questione della mancata considerazione delle condizioni economiche del ricorrente , per sospendere la pena, non sono proponibili nel giudizio di legittimità ed in ogni caso non hanno pregio attesa la modesta somma da corrispondere ( mille euro) e non del risarcimento del danno non quantificato. Giulio Benedetti

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©