Bonus diviso per quote in assenza di amministratore
Anche nel caso di specie, le spese devono essere ripartite tra comproprietari sulla base della tabella millesimale o, in assenza di tabella (minicondomio), sulla base percentuale di proprietà (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).I bonifici di pagamento sono eseguiti da uno dei condòmini con il proprio codice fiscale in nome e per conto di tutti gli altri e la detrazione è suddivisa tra i condòmini in base alla tabella millesimale o, se questa manca, sulla base dell’accordo tra le parti che rispecchi le quote di proprietà delle parti comuni. Petanto, se la tabella millesimale esiste, la ripartizione deve avvenire sulla base della stessa e basterà portare al Caf tutta la documentazione relativa all’intervento (bonifici, fatture e tabella), e lo stesso Caf può effettuare la ripartizione e calcolare la quota spettante al singolo condomino. In assenza di tabella, invece, vale la ripartizione pattuita tra i condòmini che tenga conto delle singole quote di comproprietà: in tal caso, i condòmini devono fare un accordo preventivo in forma scritta sulla ripartizione, che dev'essere presentato al Caf per la verifica. Si precisa, inoltre, che, in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Lo stesso vale per le fatture intestate al condomino che effettua il pagamento e poi ripartite tra i diversi proprietari.