Condominio

Condomini: arrivano le nuove norme antincendio

di Anna Nicola

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno sta lavorando alla redazione della nuova normativa antincendio nei condomini, predisponendo una bozza di regola tecnica che integra il Dm 246 del 1987 sulle norme antincendio negli edifici di civile abitazione di “altezza antincendi” uguale o superiore a 12 metri ( si veda anche il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio dell’8 maggio scorso ). Le novità riguarderanno misure antincendio in base all'altezza dei condomìni, misure di prevenzione e compiti dei responsabili. Necessario preliminarmente chiarire che per “altezza antincendi” si intende non l'altezza di gronda, ma l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Vengono quindi previsti nuovi livelli di prestazione antincendio
La bozza di lavoro individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all'altezza antincendi dell'edificio:
- L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
- L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
- L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
- L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
Per ciascuna delle quattro categorie ci saranno compiti e funzioni del responsabile dell'attività antincendio e degli occupanti. Nel caso degli edifici più bassi, sono indicate le misure da attuare in caso di incendio. Al crescere dell'altezza antincendi, la bozza di regola tecnica introduce anche misure preventive e attività di pianificazione dell'emergenza. Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o, a prescindere dall'altezza, con più di mille occupanti, è prevista una procedura più complessa, con l'obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell'emergenza.
Nel caso di edifici fino a 24 metri di altezza antincendi, i responsabili dell'attività antincendio devono fissare le misure standard e dare informazione agli occupanti in merito ai comportamenti da tenere nel caso di incendio. Deve essere esposto un avviso informativo che stabilisca divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, le istruzioni per garantire la fuga in caso d'incendio. I responsabili avranno altresì il compito di mantenere in efficienza sistemi e dispositivi procedendo a verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.
Nel caso di edifici fino a 54 metri di altezza antincendi, i responsabili hanno in più il compito di verificare l'osservanza dei divieti e dei limiti di utilizzo delle aree comuni e adottare misure antincendio preventive. Se poi l'altezza antincendi prevista è di 80 metri occorre l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme antincendio con indicatori di tipo ottico e acustico, realizzato a regola d'arte. Per altezze superiori, i responsabili devono designare un responsabile della gestione della sicurezza antincendio (GSA) e un coordinatore dell'emergenza, oltre a installare un impianto EVAC a regola d'arte.
Come brevemente visto fino a ora, le misure antincendio variano al crescere dell'altezza degli edifici. La normativa allo studio stabilisce per gli edifici di altezza antincendi fino a 24 metri solamente misure standard da attuare in caso di incendio ossia istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire, azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti, istruzioni per l'esodo degli occupanti, divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione mentre non sono previste misure preventive. Queste ultime sono stabilite invece per edifici di altezza superiore ai 24 metri. Infine, nel caso di edifici oltre gli 80 metri antincendi (o di mille occupanti) la bozza prescrive la presenza di un centro di gestione dell'emergenza, con informazioni per la gestione dell'emergenza (pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici) una centrale di gestione di sistema EVAC e una centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove previsti.
Ora occorre solo più attendere la messa a punto della normativa per poi adeguarci alla stessa a seconda dell'altezza del palazzo in termini di antincendio

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©