Condominio

Colore degli infissi in linea con il «decoro»

di Marco Marchiani - A cura di Assoedilizia

Il decoro estetico ed architettonico dell’edificio condominiale, oltre che dal regolamento interno, specie se di carattere contrattuale, è tutelato anche dalla normativa de cui all’articolo 1122 del Codice civile, nel testo modificato dalla riforma del 2012. E non si può quindi usare colori diversi per dipingere gli infissi.

È infatti prescritto che il singolo condòmino, nella sua possibilità di effettuare modificazioni sulle parti comuni, per il miglior godimento del proprio bene privato, secondo l’articolo 1102 del Codice civile, non può eseguire opere che determinino danno o pregiudizio, oltre che alla stabilità e alla sicurezza, al decoro architettonico dell’edificio. Principi peraltro ribadito dagli articoli 1117, 1120 e 1122 bis.

A questo proposito la Corte di cassazione, con la pronuncia 1286/2010, ha chiarito che per decoro architettonico deve considerarsi «l’estetica complessiva data dalle linee architettoniche e dalle strutture ornamentali che conferisce un’armoniosa fisionomia ed un’unica impronta all’aspetto dell’edificio».

Ora il Tribunale di Milano, con la sentenza 836 del 25 gennaio 2018 (giudice Caterina Spinnler) ha esteso tale tutela anche alla colorazione esterna degli infissi (circostanza peraltro già quasi unanimemente espressa in dottrina), specialmente nel caso in cui la diversità della colorazione abbia lo scopo particolare di rendere più evidente e attraente quella specifica porzione di fabbricato (come nel caso di specie), spaccando una prescritta uniformità estetica e visiva, prevista e tutelata anche dal regolamento interno. La Corte di cassazione, infatti, ha chiarito che la violazione del decoro deve essere visibile e comportare un danno effettivo ed economicamente valutabile. Circostanze tutte ravvisate nella fattispecie.

È peraltro evidente e pacifico che si deve trattare di diversità particolarmente evidenti e riscontrabili, che comportino un sensibile squilibrio con tutto il resto dell’aspetto del condominio perché non ogni o qualsiasi modifica dell’aspetto esterno costituisce lesione del decoro e dell’estetica generale, e quindi comporta l’illiceità, fatte salve specifiche e più particolareggiate limitazioni contenute nel regolamento interno, ovviamente solo se di natura contrattuale.

Si tratta, in sostanza, di un vincolo di natura estetica imposto per legge o per regolamento a tutti i condomini nonostante il costo della manutenzione dei serramenti sia a carico dei singoli condomini e non necessiti di alcuna autorizzazione condominiale, salvo che non si intenda modificare realmente l’estetica stessa del fabbricato, che invece dovrà ottenere espressa autorizzazione.

In questo senso si deve precisare che altre pronunce hanno già dichiarato non leso il decoro e l’estetica del fabbricato per la sostituzione di infissi in legno con altri in metallo, purché di colore simile e non in evidente contrasto con il resto del caseggiato, così come l’apposizione di doppi vetri (Cassazione sentenza 4509/1997).

Si deve poi escludere invece la lesione quando la colorazione omogenea degli infissi sia già stata pregiudicata da altri interventi, e ripetutamente tollerata dal condominio, perché la precedente molteplicità di lesioni esclude una più rigorosa tutela (Cassazione sentenza 2653/2014).

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