Condominio

Chi è «competente» nelle liti in materia condominiale?

di Anna Nicola

Ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura civile, il valore della causa, ai fini della competenza, si determina sulla base del contenuto della domanda. Così è anche per la materia condominiale, anche qualora si tratti di impugnazione della delibera assembleare.
Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione del rapporto giuridico obbligatorio sotteso ad una delibera assembleare si determina in ragione di quella parte della relazione che è in contestazione.
In altri termini, se si impugna una delibera con la quale viene approvato il rendiconto condominiale e la contestazione afferisca l'imputazione di una singola posta contabile, ad esso bisogna fare riferimento per determinare il valore della causa e non dal totale complessivo riportato nel documento contabile.
La competenza diversificata tra gli organi giurisdizionali si ha sulla base del cd. principio contenutistico, rispetto al tema specifico del deliberato assembleare. Dall'entrata in vigore del codice civile la competenza a decidere l‘impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condominio non appartiene più, ratione materiae, al tribunale (cfr, tra le tante, Cassazione Civile 14078/1999).
Il criterio per determinare il giudice competente è dato dal valore dell'oggetto del contendere, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l'oggetto rientri nella competenza per materia di un determinato giudice.
Si segnala in merito l'art. 7, quarto comma, n. 2 cp: esso esplicita una riserva in favore dell'ufficio del giudice di pace, in tema di cause che attengono alle modalità d'uso dei servizi condominiali.
In particolare, devono intendersi per “cause relative alle modalità d'uso di servizi condominiali” quelle riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate.
Sono da qualificarsi “cause relative alla misura dei servizi condominiali” quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini.
In questo ultimo caso, <<sussiste la competenza ordinaria per valore tra ufficio del Giudice di Pace e Tribunale, qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso, come, ad esempio, per la domanda diretta alla declaratoria di inibizione al parcheggio dell'autovettura nel cortile comune>> (in punto, cfr Cass., Ordinanze 5448/2002, 6642/2000, 9946/1997, 7888/1994).
La recente decisione della Suprema Corte n. 18283/2015 ha nuovamente espresso i principi sopra affermati, respingendo un regolamento di competenza sollevato da un condòmino in tema di impugnazione delibera assembleare.
La statuizione oggetto di gravame riguardava l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, con riferimento agli introiti per la concessione in uso dei posti auto.
Il tribunale, accogliendo l'eccezione preliminare formulata dal condominio, declinava la propria competenza in favore dell'ufficio del giudice di pace, correlando il valore della domanda a quello dei predetti introiti (inferiori alla somma di € 5.000,00).
La Corte di Legittimità ha affermato nello specifico <<…l'espressione contenuta nel primo comma dell'articolo 10 cpc, secondo cui ai fini della competenza il valore della causa si determina dalla domanda, deve essere interpretata nel secondo che il valore di questa delibera è data dalla causa petendi e nei limiti del petitum>>(Cass. 3348/71)”.
Il riferimento dell'articolo 10, comma 1, alla domanda sta a significare che ove quest'ultima faccia riferimento ad un rapporto di più ampio contenuto, è sempre ad essa (domanda) e non al rapporto che occorre fare riferimento ai fini della definizione della competenza.
<<… ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea….>> (Cass. 3348/1971)
Tutti i temi condominiali saranno poi di competenza del solo Giudice di Pace in ragione della Riforma processuale sulla base del testo del documento approvato in via preliminare il 5 maggio 2017 dal Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo che dovrebbe attuare la legge delega n. 57/2016

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