Condominio

Legittimo trasformare il balcone in veranda?

di Donato Palombella


Basta passeggiare per le vie cittadine per rendersi conto di quanto sia frequente la trasformazione del bancone in veranda. Normalmente vengono realizzate strutture leggere in alluminio e vetri ma non mancano i materiali pregiati come il legno. La "chiusura" del balcone risponde alle necessità più disparate: c'è chi ha bisogno di uno spazio aggiuntivo e chi cerca di proteggersi dagli agenti atmosferici; chi cerca di creare un piccolo spazio a disposizione dei bambini e chi, più semplicemente, cerca di nascondere alla vista gli impianti tecnologi. Il problema di fondo è che realizzare una veranda ha delle controindicazioni; se si vuole evitare di scatenare una lite in condominio occorre stare attenti a non ledere il decoro architettonico dell'edificio e, soprattutto, bisogna agire con i piedi di piombo in quanto l'opera, fin troppo spesso, finisce per trasformarsi in un abuso edilizio in piena regola.

Il comune contesta l'abuso
Nel caso in esame il Comune contesta al proprietario di un immobile di aver realizzato, senza alcun titolo autorizzatorio, un veranda in alluminio anodizzato e vetri. Di conseguenza, l'amministrazione ordina la demolizione dell'opera.

La difesa dei proprietari
Il destinatario dell'ordinanza di demolizione cerca di salvare il salvabile. Ammette che l'opera è stata realizzata in assenza del titolo edilizio ma... si tratterebbe di un "peccato veniale". Secondo la sua interpretazione, l'opera sarebbe annoverabile tra gli interventi di manutenzione straordinaria e, come tale, soggetta a SCIA. L'abuso, quindi, sarebbe sanzionabile, ai sensi dell'art. 37, D.P.R.380/2001, con una pena pecuniaria e non con la demolizione. Si tratterebbe, in ogni caso, di una pertinenza trattandosi di un'opera amovibile di esigue dimensioni, priva di un autonomo valore di mercato.

Il TAR fa il punto della situazione
Il TAR partenopeo (Napoli, Sez. III, sent.4 luglio 2018 n. 4421) coglie l'occasione per fornire un quadro generale della giurisprudenza venutasi a creare sulla realizzazione dell'agognata veranda. Secondo il TAR Lazio (Roma, Sez. II, sent. 7 aprile 2017 n. 4389), la veranda non costituisce una pertinenza; trattandosi di un manufatto capace di determinare un aumento della superficie utile nonché la modifica della sagoma dell'edificio, si tratterebbe di un'opera di trasformazione urbanistico - edilizia del preesistente manufatto soggetta a permesso di costruire. Ove l'opera fosse realizzata in assenza di un valido titolo edilizio, sarebbe applicabile l'art. 33 del D.P.R. 380/ 2001 che prevede la demolizione dell'opera abusiva.

In passato
In passato anche il TAR Napoli (Sez. IV, sent. 13 maggio 2008, n. 4255) aveva ritenuto che la veranda, determinano una variazione planovolumetrica e architettonica dell'immobile, non potesse essere considerata come una pertinenza e, quindi, che l'opera non potesse rientrare tra le opere minori soggette a DIA ma fosse soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire. Aveva precisato (TAR Napoli, Sez. VI, sent. 3 agosto 2007, n. 7258), inoltre, che "La realizzazione di una veranda chiusa con vetrate, che si aggiunge ad una preesistente casa di abitazione alterandone la sagoma, abbisogna della concessione di costruzione".
Il TAR Lombardia (Milano, Sez. II, sent. 6 settembre 2007, n. 5768), dal suo canto, aveva inquadrato la trasformazione del balcone in veranda all'interno della ristrutturazione edilizia richiedendo, però, il rilascio della concessione edilizia (ora corrispondente al permesso di costruire). Anche in questo caso la realizzazione del manufatto senza titolo rendeva legittimo l'ordine di demolizione.

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