Condominio

Il glossario

dalla Redazione

Lastrico solare

Rappresenta la copertura dello stabile condominiale. A differenza del tetto – che può essere inclinato – ha una superficie piana e anche “praticabile”, qualora sia presente il parapetto.

L’articolo 1117 del Codice civile annovera il lastrico solare tra le parti dell’edificio «necessarie all’uso comune»: quindi, ogni singolo condomino può fruirne.

In determinati casi, tuttavia, il lastrico solare può invece essere di uso esclusivo di uno o più condòmini.

Frontalino

È la fascia verticale, che solitamente ha un’altezza limitata, presente sulla parte frontale del balcone aggettante (cioè sporgente dalla struttura dell’edificio).

Trattandosi di un elemento che si inserisce nel prospetto dello stabile, i costi per la sua manutenzione e l’eventuale ristrutturazione devono essere ripartiti tra tutti i condòmini proprietari, in proporzione ai rispettivi millesimi.

Uso esclusivo

Si configura quando uno o più condòmini utilizzano una parte del condominio (giardino, cortile, lastrico solare) in maniera appunto “esclusiva”.

Tale diritto si può trasmettere ai successivi aventi causa dell’unità immobiliare collegata.

Decoro architettonico

Consiste nell’insieme delle linee e delle strutture che connotano l’edificio condominiale, imprimendogli una determinata e armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferire una specifica identità.

Gli interventi sulle parti comuni ad opera dei singoli condòmini non devono in alcun modo ledere il decoro dello stabile.

Parapetto

È la struttura verticale fissa, realizzata in muratura o altro materiale, che delimita la superficie del balcone o del lastrico solare e consente a chi utilizza tali superfici di potersi affacciare in sicurezza.

La ringhiera dei balconi, solitamente realizzata in ferro, è un particolare tipo di parapetto.

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