Condominio

Delibera nulla, l’amministratore uscente non può vantare il suo credito

di Paolo Accoti

L'amministratore di condominio che – in virtù della delibera condominiale di approvazione del bilancio consuntivo di spesa e del passaggio delle consegne sottoscritto dal nuovo amministratore – pretende il pagamento del proprio compenso per l'attività espletata in favore del condominio, sulla scorta del fatto che il credito sarebbe stato espressamente riconosciuto dall'assemblea e ammesso dal nuovo amministratore, nulla può pretendere se tutte le delibere adottate nel periodo di propria gestione sono state annullate, inclusa quella di approvazione del consuntivo predetto.
Anche il verbale di passaggio di consegne dal vecchio amministratore al nuovo, infatti, da qualificarsi come promessa di pagamento ovvero ricognizione del debito qualora nello stesso si accerti il credito del precedente può, al più, dimostrare la sussistenza del rapporto di amministrazione ma alcuna altra valenza potrebbe assumere venuto meno il titolo giuridico, quale appunto la delibera di approvazione del consuntivo sottesa al preteso credito.
Questi i principi stabiliti dal Tribunale di Napoli e, incidentalmente, confermati dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza pubblicata il 14 giugno 2018 , con la quale ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la predetta sentenza di primo grado.
Il precedente amministratore conveniva in giudizio il condominio, in persona del nuovo amministratore, al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma di Euro 9.276,61 oltre interessi legali, per l'attività di amministratore svolta.
A sostegno della propria pretesa evidenziava come il credito emergeva dal bilancio consuntivo di spesa del 31.12.2003, dalla situazione contabile ed economica del 15.03.2004, nonché dal verbale di passaggio di consegna sottoscritto dal nuovo amministratore, nel quale tra l'altro veniva indicato il proprio credito.
Si costituiva i giudizio il condominio contestando la domanda dell'ex amministratore e, in particolare, deduceva l'inesistenza del credito attesa la radicale nullità delle delibere adottate dai condòmini durante la sua amministrazione, ivi compresa quella di approvazione del rendiconto, per avere l'amministratore dell'epoca convocato alle relative assemblee soggetti privi della qualità di partecipanti al condominio.
La domanda, previa autorizzazione giudiziale, veniva estesa ad ogni singolo condomino, alcuni dei quali costituendosi si opponevano alla domanda.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale rigettava la domanda, giudicava valida la contestata costituzione in giudizio del condominio, quand'anche in assenza di delibera autorizzativa o successiva ratifica, attesa la legittimazione dell'amministratore a resistere in giudizio ex art. 1131 Cc, in considerazione del fatto che la materia rientrava nelle proprie attribuzioni e, sempre preliminarmente, affermava che la chiamata in giudizio dei singoli condòmini era avvenuta in difetto dei presupposti di legge, risultando gli stessi già rappresentati dall'amministratore.
Nel merito del giudizio, considerato che <<la domanda attorea fonda sulla delibera condominiale del 3 marzo 2004 con cui si era approvato il bilancio consuntivo di spesa al 31.12.2003 e sul passaggio delle consegne di data 18 marzo 2004 sottoscritto dal L. e dal nuovo amministratore, indicanti entrambi il credito del primo per la compiuta attività pari ad Euro 9.276,61>> dava tuttavia conto del fatto che, in precedenza, <<il Tribunale di Napoli aveva annullato, a domanda del condomino A.M., tutte le delibere adottate nel periodo dell'amministrazione L., ossia quelle assunte tra il 1^ febbraio 1999 ed il 19 ottobre 2004, inclusa quella approvativa del consuntivo suddetto.>>.
Ciò posto, concludeva che, <<pur volendo ritenere - poi - che il passaggio di consegna dal vecchio al nuovo amministratore del 18 marzo 2004 contenesse una promessa di pagamento ovvero una ricognizione del debito per l'attività dell'attore, ne limitava l'efficacia alla sola inversione dell'onere probatorio circa la sussistenza del rapporto fondamentale di talché, venuto meno il titolo giuridico, di per sé alcuna valenza poteva annettersi all'atto.>>.
Reputava, infine, <<inammissibile la domanda formulata in via subordinata nella memoria ai sensi del 5^ comma dell'art. 183 c.p.c. in danno sia del Condominio che dei singoli condomini e basata sull'art. 2041 c.c. che aveva sostituito in corso di causa la domanda di adempimento contrattuale originariamente proposta e - dunque - decisamente nuova.>>.
Tale sentenza di primo grado, come detto, regge anche al vaglio della Corte d'Appello di Napoli adita in sede di gravame dall'amministratore soccombente, per inammissibilità dell'appello attesa l'omessa notifica dello stesso a tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, nonostante il termine perentorio all'uopo concesso.

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